Cassazione Penale, Sentenza n. 37032/2023 del 08/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per furto in abitazione (art. 624-bis e art. 625 n.2 c.p.) e per la contestata recidiva. I motivi dedotti: 1) nullità della notifica del decreto di citazione in appello per presunta elezione di domicilio non rispettata (violazione art. 606 lett. b) c.p.p.); 2) vizio di motivazione e travisamento della prova rispetto alle prove testimoniali (Carrabba Gallo, Serena Natalello, persona offesa) e inosservanza delle risultanze negative (esami dattiloscopici, perquisizioni); 3) omissione di motivazione nel diniego delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.); 4) mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 c.p. (valutazione del danno e del valore del notebook); 5) vizio di motivazione nella valutazione della recidiva e nell'aumento di pena, per mancata verifica del rapporto qualificato tra precedenti e fatto nuovo e per non aver considerato elementi favorevoli della difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Sulla notifica la Corte ha ritenuto legittima la consegna del decreto al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4 c.p.p., atteso che l'addetto postale aveva attestato l'irreperibilità nell'indirizzo eletto e quindi si applica il principio stabilito dalle Sezioni Unite (art. 170 c.p.p. e relative coordinate). Sul merito penale, la Corte ha escluso la possibilità di una rivalutazione di fatto in sede di legittimità e ha ritenuto non configurabile il travisamento della prova: la motivazione della Corte territoriale è stata considerata logica e non contraddittoria, valorizzando il rinvenimento del cellulare dell'imputato nella proprietà della persona offesa, il riconoscimento del telefono e le testimonianze che hanno fornito riscontri; gli esiti negativi degli accertamenti dattiloscopici e delle perquisizioni non sono stati reputati decisivi. Quanto alle circostanze attenuanti e alla recidiva, la Corte ha considerato adeguata la motivazione della Corte d'appello che ha negato le attenuanti per l'entità del danno e la capacità a delinquere e ha motivatamente applicato l'aumento per recidiva richiamando i criteri di valutazione previsti dalla giurisprudenza e dall'art. 133 c.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Il reato contestato (furto in abitazione) è la fattispecie sostanziale alla base della condanna; la Corte conferma che la qualificazione del fatto è corretta e non censurabile in cassazione.
Aggravante per aver commesso il furto con violenza sulle cose; utilizzata come elemento aggravante nella determinazione della pena.
Consente la notifica al difensore quando la notifica al destinatario non è possibile; applicata correttamente dopo che l'addetto postale ha attestato l'irreperibilità nel domicilio eletto.
Stabilisce che la mancata notifica per irreperibilità attestata comporta la consegna dell'atto al difensore; principio invocato e applicato in combinato con l'art. 161 c.p.p.
Richiamate come alternative da applicare solo qualora l'imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato nelle condizioni di comunicare il mutamento del domicilio; non applicate nel caso concreto.
Motivo di cassazione relativo alla nullità della notifica; la Corte ha ritenuto la censura infondata perché la notifica al difensore è avvenuta correttamente dopo attestazione di irreperibilità.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Regola il vizio per 'travisamento della prova'; la Corte ricorda che la cassazione può intervenire solo quando vi sia una contraddittorietà o una palese distorsione del dato probatorio (errore sul significante), non per una diversa valutazione delle prove.
Invocata dal ricorrente come base per attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto correttamente motivate le ragioni del diniego (entità del danno e capacità a delinquere).
Circostanza attenuante richiamata dal ricorrente: la Corte d'appello ha valutato l'entità del danno (anche in relazione alla memoria del notebook) e ha motivatamente negato l'attenuante.
Criteri per la determinazione della pena e per valutare il rapporto tra precedenti e reato: la Corte territoriale ha applicato i criteri previsti dalla giurisprudenza per valutare la recidiva e la pericolosità sociale.
Sez. U. n. 14573 del 25/11/2021 (massima giurisprudenziale)
Principio secondo cui la mancata notifica per irreperibilità attestata esonera da ulteriori adempimenti e legittima la consegna dell'atto al difensore; applicato dalla Corte di Cassazione per confermare la regolarità della notifica.
Sez. U. n. 6402 del 30/04/1997 e successive pronunce su 'travisamento della prova'
Richiamate per ribadire il limite della cognizione di legittimità: la Corte non può rivedere valutazioni di merito salvo che vi sia una palese e documentabile distorsione del contenuto degli atti probatori.
Massime di principio
- La notifica di atti processuali è valida se l'addetto postale attesta l'irreperibilità nel domicilio eletto: in tal caso la consegna al difensore (art.161 c.p.p.) è legittima, salvo prova di cause di forza maggiore o caso fortuito che abbiano impedito la comunicazione del mutamento di domicilio.
- In Cassazione non è ammessa una rivalutazione del merito: il 'travisamento della prova' è sindacabile solo se si dimostra una palese e oggettiva distorsione del contenuto degli atti probatori (errore sul 'significante'), non una diversa valutazione soggettiva delle prove.
- Le prove negative (esiti dattiloscopici o perquisizioni infruttuose) non annullano automaticamente prove testimoniali o circostanziali coerenti; il giudice di merito può ritenere prevalenti elementi indiziari e riscontri concreti (es. rinvenimento di un oggetto riconducibile all'imputato).
- La mera formulazione di censure generiche sulle attenuanti è insufficiente: il ricorrente deve indicare elementi concreti non valutati; il giudice deve motivare il diniego delle attenuanti tenendo conto dell'entità del danno e della personalità recidiva dell'imputato.
- Per l'applicazione della recidiva e dell'aumento di pena il giudice deve verificare, secondo i criteri dell'art.133 c.p., il rapporto concreto tra precedenti e reato attuale; più precedenti simili e ravvicinati temporalmente possono giustificare la valutazione di una consolidata inclinazione a delinquere.
- Il rigetto del ricorso in Cassazione comporta normalmente la condanna alle spese processuali del ricorrente.
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