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Sentenza

Sentenza n. 3643/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, con cui la Prefettura di Napoli ha informato che per la società ricorrente, per le motivazioni esposte, allo stato sussistono tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata tendenti a condizionarne le scelte e gli indirizzi, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 84 e 91 del codice antimafia; - dei verbali del GIA n. -OMISSIS-, di cui si ignorano estremi e contenuti, se non per quanto riportato nel provvedimento impugnato; - dell'ordinanza del Responsabile del Settore I del Comune di Melito di Napoli n. -OMISSIS-, con la quale, preso atto della interdittiva antimafia della Prefettura di Napoli, si è comunicato che la richiesta prot. n. -OMISSIS-, per la permanenza temporanea nello stand -OMISSIS-, era respinta, e si è invitato il Comando della Polizia Municipale a dare immediata esecuzione allo stesso provvedimento, mediante lo sgombero dello stand in parola ed atti consequenziali; - di ogni altro atto collegato, connesso, preordinato e/o presupposto, se ed in quanto lesivo della posizione giuridica soggettiva di interesse legittimo detenuta dalla ricorrente.

Giustizia amministrativa202504213

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura di Napoli e ordinanza comunale di diniego della permanenza temporanea in uno stand mercatale, con conseguente sgombero

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa destinataria)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l’interdittiva antimafia fondata sugli artt. 84 e 91 del d.lgs. n. 159/2011 e il conseguente provvedimento comunale di sgombero. Con il primo motivo ha contestato la sussistenza dei presupposti dell’interdittiva, evidenziando che gli elementi penali e i rapporti con ambienti camorristici riguardavano esclusivamente un ex socio, condannato anche per scambio elettorale politico-mafioso, e non gli attuali soci né la società. Con il secondo motivo ha dedotto l’illegittima e immotivata esclusione delle misure di prevenzione collaborativa previste dall’art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011, rilevando che gli attuali soci non erano destinatari di misure di prevenzione né di condanne penali. Con il terzo motivo ha sottolineato l’assenza di ulteriori contatti dell’ex socio con la società, tali da dimostrarne una persistente influenza. La Prefettura ha successivamente comunicato che il GIA avrebbe riesaminato la posizione e, dopo l’assegnazione della causa in decisione, ha ammesso la società alle misure di prevenzione collaborativa per dodici mesi.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato sia l’interdittiva prefettizia sia l’ordinanza comunale consequenziale. Ha ritenuto assorbente la censura relativa al difetto di motivazione e di istruttoria sulla mancata applicazione delle misure di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011. La Prefettura, pur richiamando la vicenda penale dell’ex socio e il contesto territoriale, aveva affermato in modo apodittico l’esistenza di un pericolo attuale, continuativo e strutturale, senza indicare ragioni concrete e specifiche che rendessero impossibile un percorso di bonifica collaborativa. Gli elementi di controindicazione riguardavano soltanto l’ex socio, senza evidenza di un coinvolgimento diretto o indiretto della società o degli altri soci. Il giudice ha affermato che, per escludere le misure meno afflittive, il pericolo deve essere univoco, concreto e attuale, riferibile direttamente agli interessati e fondato su relazioni qualificate, continuative e non meramente episodiche. L’insufficienza motivazionale e istruttoria dell’interdittiva ha determinato l’illegittimità derivata dell’ordinanza comunale. Il successivo provvedimento prefettizio di ammissione alle misure collaborative non ha inciso sulla decisione, essendo intervenuto dopo l’assegnazione della causa in decisione. Spese compensate tra tutte le parti.

Norme richiamate

  • art. 84 d.lgs. n. 159/2011

    La norma è richiamata quale base normativa dell’interdittiva antimafia e della valutazione del pericolo di infiltrazione mafiosa.

  • art. 91 d.lgs. n. 159/2011

    La norma è richiamata quale fondamento del potere prefettizio di adottare l’informazione interdittiva antimafia.

  • art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011

    nell’attuale assetto caratterizzato dal dovere del Prefetto di vagliare anche gli spazi di applicabilità delle meno afflittive misure di cui all’articolo 94-bis del d.lgs. n. 159/2011, debba predicarsi la sussistenza in questi casi di un maggior onere motivazionale

    Il Prefetto deve verificare e motivare specificamente l’eventuale inapplicabilità delle misure di prevenzione collaborativa; non è sufficiente il mero richiamo alla persistenza degli indizi posti a base dell’interdittiva.

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    Il rinvio della trattazione è ammesso soltanto in casi eccezionali, principalmente quando ricorra una specifica esigenza di tutela del diritto di difesa; l’attesa di nuove determinazioni amministrative sul thema decidendum non è di per sé sufficiente.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa.

Massime di principio

  • Quando il Prefetto adotta un’interdittiva antimafia deve motivare in modo concreto e specifico non solo l’attualità del pericolo di infiltrazione, ma anche il suo carattere continuativo e strutturale, soprattutto quando esclude le misure di prevenzione collaborativa previste dall’art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011.
  • L’esclusione delle misure di prevenzione collaborativa non può fondarsi sul mero rinvio agli elementi indiziari posti a base dell’interdittiva, ma richiede una motivazione rafforzata sui fattori che impediscono il percorso di bonifica dell’impresa.
  • Per escludere ogni misura di prevenzione collaborativa, il pericolo di infiltrazione o agevolazione mafiosa deve essere univoco, concreto e attuale, direttamente riferibile all’impresa e agli interessati, nonché fondato su rapporti qualificati e continuativi, tali da superare la dimensione dell’occasionalità.
  • La mera riconducibilità degli elementi controindicativi a un ex socio non è sufficiente a dimostrare l’eterodirezione o la contiguità strutturale dell’impresa, in assenza di specifici elementi riguardanti la società e i soci residui.
  • L’insufficienza istruttoria e motivazionale dell’interdittiva antimafia determina l’illegittimità derivata dei provvedimenti amministrativi consequenziali adottati sulla base della stessa.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaMotivazione del provvedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazionePrevenzione collaborativa e aggiornamento
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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