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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26747/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che entrambi i motivi erano non specifici e non deducibili in sede di legittimità perché meramente reiterativi delle doglianze già esaminate e respinte in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di giustificazione dello stato di necessità ex art. 54 c.p. La Corte ha ritenuto il motivo generico e indeterminato, perché non specificava gli elementi a sostegno della censura ed era una mera riproposizione delle doglianze già respinte in appello. Con il secondo motivo ha contestato la ritenuta sussistenza della recidiva qualificata. Anche tale censura è stata giudicata inammissibile perché sostanzialmente riproduttiva di quanto già dedotto in appello e disatteso dalla Corte territoriale; la decisione di merito aveva applicato il principio secondo cui la recidiva richiede una valutazione in concreto del rapporto tra il nuovo fatto e i precedenti penali, alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p., per verificare se le precedenti condotte siano indice di persistente inclinazione a delinquere.

Norme richiamate

  • art. 54 c.p.

    Richiamato quale causa di giustificazione invocata dal ricorrente; la censura sul suo mancato riconoscimento è stata ritenuta generica e non scrutinabile in cassazione per difetto di specificità.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La Corte lo richiama per affermare che il ricorso deve contenere motivi specifici e determinati; la mancanza di tali requisiti rende il motivo inammissibile.

  • art. 133 c.p.

    Usato come parametro per la valutazione in concreto della recidiva, verificando il rapporto tra il fatto attuale e le precedenti condanne ai fini dell'indice di pericolosità sociale.

  • art. 591 c.p.p.

    È il riferimento implicito alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di specificità dei motivi, come desumibile dalla decisione finale.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico, determinato e autonomamente critico rispetto alla sentenza impugnata; la mera riproposizione delle censure già formulate in appello, senza confrontarsi con la motivazione di merito, è inammissibile.
  • La deduzione del mancato riconoscimento di una causa di giustificazione non può risolversi in affermazioni apodittiche o generiche: occorre indicare gli elementi fattuali e giuridici che renderebbero errata la decisione impugnata.
  • La contestazione della recidiva richiede il confronto con la concreta vicenda processuale e con i precedenti dell'imputato; il giudice deve verificare se essi siano realmente sintomatici di una perdurante inclinazione a delinquere, secondo i criteri dell'art. 133 c.p.
  • Le censure che non introducono un vero vizio di legittimità ma tendono a ottenere una nuova valutazione del merito, soprattutto quando già esaminate e disattese in appello, non sono ammissibili in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieCause di giustificazioneImpugnazioniFurtoCircostanze del reato
RamiParte generaleProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiRecidiva

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