Cassazione Penale, Sentenza n. 44501/2024 del 04/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale militare di sorveglianza che aveva ammesso il condannato all'affidamento in prova al servizio sociale. Il ricorrente deduceva l'erronea applicazione dell'art. 47 Ord. pen. e vizio di motivazione (mancante, contraddittoria e illogica), censurando in particolare l'eccessivo rilievo dato ai permessi premio e l'assenza di una reale valutazione dei progressi trattamentali e della consapevolezza degli errori; inoltre si lamentava che il detenuto non si era attivato per il recupero del profitto del reato, con rischio che benefici della misura senza aver riparato il danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto la motivazione del Tribunale militare di sorveglianza adeguata e non manifestamente illogica: il Tribunale aveva valutato complessivamente la prognosi di non recidiva dando rilievo alla regolare condotta carceraria, alla fruizione positiva di permessi premio, all'ammissione al lavoro all'esterno ex art. 21 Ord. pen., all'assenza di precedenti e pendenze e alle attività lavorative e di volontariato previste durante la misura. La Corte ha affermato che la mancata attivazione per il recupero del profitto del reato non costituisce automaticamente un'ipotesi ostativa all'affidamento, il quale va deciso in base ai progressi trattamentali e alla concreta prospettiva di risocializzazione. Il rigetto è disposto senza condanna alle spese processuali per la parte pubblica.
Norme richiamate
art. 47 Ordinamento penitenziario
Regola i requisiti e i criteri per l'ammissione alle misure alternative (affidamento in prova). La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione: va valutata una prognosi di reinserimento sulla base di vari elementi (reato, precedenti, condotta carceraria, permessi, lavoro, indagine socio-familiare), non solo la riparazione del profitto del reato.
art. 21 Ordinamento penitenziario
Disciplina il lavoro all'esterno; la Corte ha dato rilievo positivo all'ammissione del condannato al lavoro esterno come elemento favorevole nella prognosi risocializzante.
art. 173 disposizioni attuative cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita la riproduzione del motivo di ricorso in cassazione. Nel caso il motivo è stato riprodotto nei limiti consentiti per la valutazione di legittimità.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Individua i motivi di ricorso per cassazione (in particolare l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione). La Corte ha ritenuto che le censure sollevate attengono a valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità, essendo la motivazione del giudice di merito adeguata.
Massime di principio
- L'ammissione all'affidamento in prova richiede una prognosi di reinserimento sociale fondata su un giudizio complessivo: reato, precedenti, pendenze, condotta carceraria, permessi premio, lavoro all'esterno e risultati dell'indagine socio-familiare sono tutti rilevanti.
- La mancata attivazione del condannato per il recupero del profitto del reato non costituisce automaticamente una causa ostativa; va valutata nel quadro complessivo dei progressi trattamentali e della concreta possibilità di risocializzazione.
- Permessi premio e comportamento positivo in carcere rappresentano elementi di peso nella valutazione prognostica e possono supportare la concessione di misure alternative.
- Non esiste una presunzione di idoneità all'affidamento: il giudice deve accertare elementi positivi che giustifichino la previsione di utilità della misura.
- Le valutazioni prognostiche sono in massima parte di merito: la Corte di cassazione interviene solo se sussistono errori di diritto o grave irrazionalità della motivazione; non è possibile ottenere in cassazione una rivalutazione distinta degli elementi di fatto.
- L'assenza di precedenti penali e l'adesione a attività lavorative/di volontariato sono fattori che rafforzano la concreta prospettiva risocializzante e favoriscono l'ammissione alle misure alternative.
- Il pubblico ministero o la parte che impugna per cassazione non è automaticamente condannata alle spese se parte pubblica; la prassi può escludere la condanna alle spese a suo carico.
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