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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01383/2026 del 13/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le doglianze mirassero in realtà a una diversa lettura del materiale probatorio e della motivazione, operazione non consentita in sede di legittimità, oltre a essere comunque manifestamente infondate. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Palermo aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Palermo nei confronti dell'imputato per la violazione dell'art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011. Con il ricorso per cassazione la difesa deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità, sostenendo la mancanza dell'elemento psicologico: in particolare, si contestava che l'inosservanza del divieto non fosse volontaria, poiché il ritardo nell'adempimento sarebbe dipeso dal traffico causato da un incidente. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura manifestamente infondata, osservando che la motivazione dei giudici di merito, letta congiuntamente, aveva già dato risposta adeguata: era stata accertata la piena consapevolezza dell'esistenza del divieto e la volontà di violarlo, mentre la giustificazione addotta non assumeva rilievo decisivo.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011

    Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata nei gradi di merito; la decisione assume che la violazione del divieto presupponga la consapevolezza dello stesso e la volontà di trasgredirlo.

  • art. 546 c.p.p.

    Non citato espressamente nel testo fornito.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una diversa e alternativa lettura degli elementi di fatto e della motivazione dei giudici di merito quando la censura si risolva in una rivalutazione del merito.
  • Quando la motivazione di appello si salda con quella di primo grado, la Corte di cassazione può valutare unitariamente le ragioni decisorie per verificare se la censura sia stata già adeguatamente disattesa.
  • La mancanza di elemento soggettivo non può essere dedotta in modo meramente assertivo quando i giudici di merito abbiano accertato la piena consapevolezza del divieto e la volontà di violarlo, senza che una generica giustificazione fattuale, come il ritardo dovuto al traffico, sia di per sé idonea a escludere il dolo.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSorveglianza speciale
RamiProcesso penaleMisure di prevenzione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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