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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50021/2023 del 15/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava la conferma degli arresti domiciliari emessi per il reato di tentata estorsione aggravata, sollevando sei censure principali: (1) travisamento delle dichiarazioni delle persone offese e carenza di gravità indiziaria; (2) errata qualificazione giuridica dei fatti come estorsione anziché esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 392 c.p.); (3) inesistenza della procedibilità d'ufficio per assenza di querela ai sensi dell'art. 649 c.p.; (4) errata qualificazione dell'incendio dell'autovettura come reato con pericolo per la collettività (art. 424 c.p.) anziché semplice danneggiamento (art. 635 c.p.); (5) carenza di motivazione e prova circa la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso (art. 416‑bis, co.1 c.p.); (6) inutilizzabilità delle intercettazioni (artt. 266 e 271 c.p.p.). Inoltre deduceva mancata considerazione di eventi sopravvenuti a sostegno della non attualità delle esigenze cautelari.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso in parte fondato solo sul quinto motivo relativo all'aggravante del metodo mafioso: ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416‑bis, co.1 c.p., perché il Tribunale non ha adeguatamente motivato come il collegamento tra l'esecutore materiale e soggetti legati alla criminalità organizzata fosse idoneo a far percepire alla vittima la forza intimidatrice tipica della mafia. Sul resto i motivi sono stati dichiarati inammissibili o manifestamente infondati: la Corte ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale sul quadro indiziario (intercettazioni e materiale whatsapp), sulla natura estorsiva della condotta (distinta dall'esercizio arbitrario di un presunto diritto), sull'inapplicabilità dell'art. 649 c.p. (la ricorrente non è parente convivente della persona offesa) e sulla configurazione dell'art. 424 c.p. in relazione all'incendio. La sentenza rinvia il procedimento al Tribunale di Catanzaro — Sezione per il riesame per nuovo esame delle misure cautelari tenendo conto della rimozione dell'aggravante.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    richiamata dalla ricorrente per censurare presunte violazioni nella motivazione; la Corte ricorda che la cassazione può intervenire solo per violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione

  • art. 125 c.p.p.

    richiamato nelle censure relative alla valutazione delle dichiarazioni testimoniali; la Corte conferma la limitata sindacabilità delle valutazioni di merito

  • art. 309 c.p.p.

    richiamato in relazione alla utilizzazione delle dichiarazioni di persone offese; la Corte non ha accolto le censure in assenza di vizi motivazionali rilevanti

  • art. 273 c.p.p.

    norma sui gravi indizi di colpevolezza; la Corte ribadisce che la mancata sussistenza è sindacabile in cassazione solo per violazione di legge o manifesta illogicità della motivazione

  • art. 392 c.p.

    invocato dalla difesa per qualificare la condotta come esercizio arbitrario delle proprie ragioni; la Corte condivide la valutazione del Tribunale che l'elemento psicologico era volto al profitto ingiusto, configurando l'estorsione

  • art. 649 c.p.

    richiamato dalla difesa in relazione alla procedibilità a querela per delitti commessi in danno di congiunti; la Corte osserva che la norma non opera perché la ricorrente non era parente convivente della persona offesa

  • art. 424 c.p.

    articolo relativo agli incendi con pericolo per la collettività; il Tribunale aveva ritenuto integrata la fattispecie e la Corte non ha ritenuto censurabile la valutazione di merito sulla pericolosità

  • art. 635 c.p.

    danneggiamento; la difesa proponeva che la condotta dovesse essere rubricata qui, ma la Corte conferma che la valutazione del Tribunale sul pericolo di evento lesivo era fondata

  • art. 416‑bis, co.1 c.p.

    aggravante per uso del metodo mafioso; la Corte annulla per carenza motivazionale circa il requisito essenziale della percezione, da parte della vittima, della forza intimidatrice tipica della mafia e della finalità funzionale dell'azione intimidatoria

  • artt. 266 e 271 c.p.p.

    norme sulle intercettazioni; la difesa ne chiedeva l'inutilizzabilità ma la Corte ha ritenuto inammissibile la censura, richiamando che la questione della procedibilità a querela non comportava automaticamente l'esclusione delle intercettazioni

Massime di principio

  • La Corte di cassazione sindaca soltanto vizi di diritto o manifesta illogicità della motivazione: le valutazioni probatorie e di fatto (es. attendibilità delle intercettazioni, contesto fattuale, pericolosità dell'incendio) sono in gran parte riservate al giudice del merito
  • Per ottenere l'annullamento dell'aggravante per metodo mafioso è necessario dimostrare l'assenza di una motivazione adeguata su come la condotta abbia effettivamente evocato nella vittima la forza intimidatrice tipica della mafia; il semplice collegamento tra indagati e soggetti noti per contiguità mafiosa non è sufficiente
  • La distinzione tra estorsione e esercizio arbitrario delle proprie ragioni dipende dall'elemento psicologico: se l'agente mira a un profitto consapevolmente ingiusto si configura estorsione, mentre la convinzione (anche se errata) di un diritto può indirizzare verso l'esercizio arbitrario
  • L'art. 649 c.p. (procedibilità a querela per reati in danno di congiunti) trova applicazione solo nelle fattispecie e nei rapporti familiari espressamente tutelati; la qualifica della relazione tra le parti (congiunti/affini/convivenza) è fondamentale
  • Le intercettazioni e le prove digitali (es. messaggi, foto in applicativi) possono costituire elementi decisivi per la gravità indiziaria, purché il loro utilizzo sia correttamente motivato dal giudice
  • Quando si censura la qualificazione giuridica di una condotta (es. incendio pericoloso vs danneggiamento), la cassazione è poco propensa a riformare valutazioni fondate su accertamenti di fatto salvo evidenti errori logico‑giuridici

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