Cassazione Penale, Ordinanza n. 13852/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione una sentenza di applicazione della pena pronunciata ex art. 444 c.p.p. in relazione a un reato in materia di stupefacenti. Il ricorso deduceva un vizio di motivazione della sentenza di patteggiamento. La Corte ha però rilevato che, per effetto della riforma introdotta dalla legge n. 103 del 2017, contro la sentenza ex artt. 444 e ss. c.p.p. sono proponibili solo motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il vizio di motivazione non rientra tra i motivi consentiti e nel caso non era stata dedotta l'illegalità della pena.
Norme richiamate
Richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti oggetto di impugnazione.
solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza
Delimita tassativamente i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento.
Consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità del ricorso che non rispetta i limiti di ammissibilità previsti per l'impugnazione.
art. 1, comma 62, legge 23 giugno 2017, n. 103
Norma che ha introdotto l'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
art. 1, comma 51, legge 23 giugno 2017, n. 103
Richiamato per la decorrenza temporale della disciplina sui ricorsi contro il patteggiamento.
Norma incriminatrice oggetto della sentenza di patteggiamento impugnata.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; il vizio di motivazione non è tra questi.
- Quando il ricorso avverso il patteggiamento deduce un motivo estraneo ai casi tassativi di legge e non allega l'illegalità della pena o della misura di sicurezza, esso è inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione può essere adottata senza formalità nei casi previsti dall'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- In presenza di ricorso inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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