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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21292/2025 del 06/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorsi proposti dagli imputati e da terze interessate contro la sentenza d'appello che aveva confermato, dopo rinvio disposto dalla Cassazione, condanne per reati di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis), omicidio e reati connessi, nonché la confisca di beni. I motivi di ricorso riguardavano: vizi di motivazione e violazione di legge nella determinazione della pena (compreso calcolo e applicazione delle attenuanti speciali e collaborazione), violazione del divieto di reformatio in peius, omessa o insufficiente valutazione delle prove e dei riscontri (in particolare chiamate in correità e intercettazioni), carenze probatorie sulla partecipazione all'associazione mafiosa e sul ruolo specifico degli imputati, errata applicazione del regime sanzionatorio ratione temporis, vizi nella pronuncia sulla prescrizione, e profili relativi alla confisca (mancata valutazione della ragionevolezza temporale, titoli di acquisto e capacità reddituale dei terzi intestatari).

La decisione

La Corte di Cassazione ha pronunciato decisioni differenziate: - Oliverio Francesco: annullamento senza rinvio limitato al trattamento sanzionatorio; pena rideterminata in anni 13 e mesi 2 di reclusione. - Marrazzo Agostino: annullamento senza rinvio con assoluzione per i capi 5) e 6) (non ha commesso il fatto); cessazione misure cautelari relative e rimessione in libertà se non detenuto per altra causa; trasmissione per rideterminazione delle pene residue. - Gallo Saverio: ricorso fondato limitatamente alla confisca; annullamento con rinvio per la valutazione della confisca (esame ragionevolezza temporale e titoli). - Lopez Fabio: ricorso fondato per vizi di motivazione sulla partecipazione alla associazione; annullamento con rinvio per nuovo esame di merito sui rilievi indicati. - Marrazzo Vincenza (terza interessata): annullamento senza rinvio della confisca dei terreni donati dalla madre (usucapione: indizio insufficiente per fittizia intestazione), con restituzione. - Kedzierska Grazyna Teresa (terza interessata convivente di Gallo): annullamento con rinvio in relazione alla confisca (necessaria efficace valutazione della ragionevolezza temporale e delle capacità reddituali). - I ricorsi di Marrazzo Sabatino Domenico e di Rocca Francesco sono stati respinti. In complesso la Cassazione ha accolto parzialmente i ricorsi, annullando e disponendo rinvii o annullamenti senza rinvio a seconda dei profili (proseguono i procedimenti di merito ove disposto il rinvio).

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma centrale contestata: valutazione della partecipazione ad associazione di tipo mafioso; la Corte ribadisce che la partecipazione richiede stabilità, apporto causale e ruoli dinamici, non solo uno 'status'. Le chiamate in correità devono essere supportate da riscontri esterni adeguati.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Prevede la diminuzione di pena per la collaborazione; la Corte ha affrontato l'interazione tra questa diminuente e altre attenuanti speciali, richiamando l'art.63(5) (calcolo concorrente delle attenuanti) e precisando che l'applicazione operata dalla Corte di appello è risultata favorevole all'imputato e non denunciabile in questa sede.

  • artt. 73 comma 7 e 74 comma 7 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Attenuanti speciali per collaborazione in materia di stupefacenti; contestata la corretta applicazione e calcolo combinato con attenuanti ex art. 416-bis.1; Corte chiarisce modalità di applicazione alla luce dell'art. 63 cod. pen.

  • art. 63 cod. pen. comma 5

    Regola il concorso di attenuanti speciali: la più favorevole va applicata e poi la pena può essere ulteriormente ridotta in via cumulativa; questo principio giustifica il calcolo delle riduzioni effettuato dalla Corte.

  • art. 240-bis cod. pen.

    Norma sulla confisca per sproporzione e intestazione fittizia; la Corte richiama la necessità di accertare titoli di provenienza, la ragionevolezza temporale tra attività illecita e acquisto, e l'onere di prova per dimostrare l'intestazione fittizia.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Regola i riscontri alle dichiarazioni di parte collaborante (chiamata in correità): la Corte ribadisce che i riscontri non devono necessariamente avere i requisiti degli indizi ma devono essere precisi e concreti; conversazioni qualificate con vertici possono costituire riscontro se il contenuto è indicativo.

  • art. 130 cod. proc. pen.

    Procedura di correzione di errori materiali nel dispositivo: la Corte ha escluso l'applicabilità di tale procedura quando non si tratta di mero errore materiale suscettibile di correzione senza violare limiti processuali.

  • art. 626 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per comunicazioni all'ufficio del Procuratore generale in caso di rimessione in libertà; utilizzata per adempimenti conseguenti all'annullamento senza rinvio.

Massime di principio

  • Quando la Cassazione annulla con rinvio per vizi di motivazione, il giudice del rinvio è vincolato al perimetro delle questioni indicate dalla Cassazione ma conserva autonomia nelle valutazioni di merito purché dia motivazione adeguata e risponda ai punti richiesti.
  • In tema di determinazione della pena dopo annullamento parziale: non è consentito al giudice del rinvio aggravare la posizione su capi già definitivamente statuati (divieto di reformatio in peius) e va rispettato il calcolo delle attenuanti secondo art.63 c.5 (applicare la più favorevole e poi eventuali ulteriori riduzioni).
  • Per l'accertamento della partecipazione all'associazione mafiosa le chiamate in correità devono essere supportate da riscontri esterni precisi e concreti; dichiarazioni generiche senza descrizione di condotte specifiche richiedono riscontri rigorosi e possono non essere sufficienti.
  • Le intercettazioni e i colloqui possono costituire riscontro estrinseco alle dichiarazioni dei collaboranti, ma devono avere contenuto univoco e non equivoco; ambiguità, dialetto non chiaro o estraneità temporale ne riducono il valore probatorio.
  • Sulle misure ablative (confisca): il giudice deve valutare titoli di provenienza, la natura onerosa o meno dell'acquisto, la ragionevolezza temporale tra presunti proventi illeciti e acquisto dei beni, e la capacità reddituale dei terzi intestatari prima di presumere intestazione fittizia.
  • La decisione di non procedere in un procedimento con finalità processuali non preclude, di per sé, l'uso del fatto come elemento indiziario in altro procedimento, ma la sua rilevanza probatoria deve essere adeguatamente ricostruita e motivata.
  • Errori materiali nel dispositivo (es. omissione dichiarazione di prescrizione) possono essere corretti se la correzione non incide sul calcolo della pena o su effetti sostanziali; altrimenti occorre procedura di impugnazione.
  • Se la motivazione di merito è contraddittoria o manca di risposte alle censure, la Cassazione può disporre annullamento con rinvio oppure, se la carenza probatoria è insanabile, annullamento senza rinvio con assoluzione.

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