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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19947/2025 del 17/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. avverso il decreto del Tribunale che aveva disposto la chiusura del fallimento, chiedendo anche che fosse dichiarata la nullità e/o inesistenza della sentenza dichiarativa di fallimento originariamente pronunciata nei suoi confronti in estensione del fallimento della società. Nel ricorso venivano prospettati, in modo cumulativo e non lineare, vizi processuali e sostanziali: dedotta nullità radicale/inesistenza della sentenza di fallimento per pretesa carenza originaria dei presupposti soggettivi della società fallita, asserita violazione di norme imperative, richiamo all'actio nullitatis e all'art. 161, comma 2, c.p.c., nonché ulteriori questioni relative all'accesso al fascicolo, alla chiusura della procedura e alla richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE. La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché il decreto di chiusura del fallimento era divenuto definitivo per mancata proposizione del reclamo previsto dalla disciplina fallimentare, con conseguente difetto dei presupposti del ricorso ex art. 111 Cost.; inoltre ha rilevato il difetto di specificità del ricorso, redatto in modo confuso, sovrabbondante e cumulativo, tale da non consentire di isolare con chiarezza le singole censure.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi posto le spese di cassazione a carico della ricorrente, liquidandole in euro 7.000 per compensi oltre spese prenotate a debito, e ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento di euro 7.000 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. e di euro 2.500 ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., disponendo altresì gli ulteriori adempimenti contributivi ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    Il ricorso straordinario è ammissibile solo contro provvedimenti definitivi e non altrimenti impugnabili, incidenti su diritti soggettivi; nel caso il presupposto difettava perché il decreto di chiusura era impugnabile con reclamo e quindi non definitivo in senso utile per il ricorso straordinario.

  • art. 380 bis c.p.c.

    La Corte richiama la definizione accelerata e la proposta del relatore, condividendone le ragioni ai fini della declaratoria di inammissibilità.

  • art. 119, comma 3, l.f.

    La mancata proposizione del reclamo contro il decreto di chiusura del fallimento rende definitivo il provvedimento e preclude il ricorso straordinario.

  • art. 26 l.f.

    È richiamato, insieme all'art. 119, comma 3, l.f., quale base del reclamo avverso il decreto di chiusura nella disciplina applicabile.

  • art. 161, comma 2, c.p.c.

    La ricorrente lo invocava per sostenere la nullità/inesistenza della sentenza dichiarativa di fallimento; la Corte ricorda che l'inesistenza o nullità radicale di un provvedimento può essere fatta valere con azione di accertamento negativo o con i normali mezzi di impugnazione, ma ciò non salva il ricorso in concreto, per difetto dei presupposti e di specificità.

  • art. 366, comma 1, c.p.c.

    Il ricorso deve essere chiaro, sintetico e specifico; la Corte rileva che la redazione dell'atto non soddisfa tali requisiti, con narrazione confusa e sovrapposizione tra fatti e censure.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La Corte condanna la ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata per responsabilità aggravata, ritenendo il ricorso conforme ai rilievi della proposta e quindi meritevole della sanzione.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    La Corte applica un'ulteriore condanna pecuniaria in favore della cassa delle ammende, ritenendo integrati i presupposti di legge.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La declaratoria di inammissibilità comporta la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

  • art. 267 TFUE

    È solo richiamato dalla ricorrente per chiedere un rinvio pregiudiziale; la Corte non ravvisa i presupposti per darvi corso nel contesto del ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. è proponibile soltanto contro provvedimenti decisori e definitivi, non altrimenti impugnabili; se l'ordinamento prevede un rimedio ordinario non esperito, il ricorso straordinario è inammissibile.
  • La dedotta nullità radicale o inesistenza di un provvedimento non consente di superare il difetto di definitività quando il provvedimento sia ancora soggetto a reclamo o ad altro mezzo di impugnazione previsto dalla disciplina speciale.
  • Il ricorso per cassazione, quale mezzo a critica vincolata, deve esporre censure precise, chiare, pertinenti e sintetiche; la commistione indistinta di vizi eterogenei e la narrazione confusa dei fatti determinano inammissibilità.
  • La Corte può applicare la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. quando il ricorso sia manifestamente infondato o comunque proposto in violazione dei requisiti minimi di ammissibilità, oltre a porre a carico della parte soccombente le conseguenze contributive previste dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoNullitàDecadenza

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