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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14311/2025 del 11/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che ne aveva confermato la condanna per falsa testimonianza. Con il primo motivo ha dedotto l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni testimoniali, sostenendo che non potessero essere utilizzate nel giudizio. Con il secondo motivo ha denunciato vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, contestando la ricostruzione operata dai giudici di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che le dichiarazioni rese in sede di s.i.t. sono utilizzabili quando siano state acquisite al fascicolo del dibattimento con l'accordo delle parti e senza eccezioni. Ha inoltre ritenuto il secondo motivo meramente riproduttivo di una censura già esaminata e correttamente disattesa in appello con motivazione congrua e non illogica. Ne è derivata la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 368 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata come titolo del reato oggetto della condanna confermata in appello.

  • art. 115 c.p.p.

    Le dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni risultano utilizzabili se acquisite al fascicolo del dibattimento con l'accordo delle parti e senza eccezioni.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni sono utilizzabili nel dibattimento se vengono ritualmente acquisite al fascicolo con il consenso delle parti e senza tempestiva contestazione.
  • Il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre una censura già esaminata e disattesa in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile.
  • La deduzione di un vizio motivazionale sull'elemento soggettivo non è ammissibile quando la motivazione di merito abbia già dato conto in modo compiuto e non illogico delle ragioni della decisione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFalsa testimonianzaProveImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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