Cassazione Civile, Ordinanza n. 25823/2022 del 01/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
Due proprietari di un terreno avevano concesso a una società, impegnata nell'esecuzione di un appalto ANAS, la facoltà di utilizzare l'area per il prelievo e lo stoccaggio di materiali di scavo, con obbligo di restituzione del fondo livellato, con strato superficiale di terreno vegetale e con esecuzione di opere di ripristino. I proprietari hanno agito per ottenere il risarcimento dei danni assumendo l'inadempimento della società. In primo grado il Tribunale, anche sulla base di una consulenza tecnica d'ufficio, ha accolto la domanda. La Corte d'appello ha solo in parte riformato la quantificazione del danno, ritenendo tardive le contestazioni della società alla CTU perché svolte per la prima volta con la memoria di replica e poi riprese in appello, dopo che in primo grado, secondo la corte, la parte non aveva tempestivamente preso posizione né alla precisazione delle conclusioni né nella comparsa conclusionale. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 190, 345 e 115 c.p.c., sostenendo che le critiche alla CTU erano mere difese tecniche non soggette a decadenza e che comunque erano già state proposte in primo grado; 2) violazione dell'art. 345 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., per aver la corte qualificato come fatti nuovi contestazioni che sarebbero state solo critiche al criterio di calcolo; 3) violazione dell'art. 345 c.p.c. per avere escluso l'ammissibilità di documenti prodotti in appello, ritenuti invece indispensabili; gli ulteriori due motivi riguardavano le spese di lite. La Corte di cassazione, alla luce della successiva decisione delle Sezioni Unite n. 5624 del 2022, ha ritenuto fondati i motivi relativi alla censura della CTU e all'ammissibilità dei documenti, cassando la sentenza con rinvio affinché il giudice di merito esamini le contestazioni tecniche e i documenti prodotti in appello; ha dichiarato assorbiti i motivi sulle spese.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso solo in parte: ha ritenuto fondato il primo motivo limitatamente alla violazione dell'art. 345 c.p.c., ha accolto il terzo motivo sull'ammissibilità dei documenti prodotti in appello, ha dichiarato assorbiti il secondo, il quarto e il quinto motivo, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello in diversa composizione, affinché esamini nel merito le contestazioni tecniche alla CTU e i documenti allegati, e regoli anche le spese del giudizio di legittimità e di rinvio.
Norme richiamate
Le memorie di replica non sono il veicolo per introdurre questioni nuove, ma per replicare alle deduzioni avversarie e illustrare tesi già svolte; tuttavia, nel caso concreto, la censura è stata ritenuta non fondata quanto al profilo dell'art. 190 c.p.c.
Nel regime anteriore alla riforma del 2009, le contestazioni tecniche alla consulenza d'ufficio, se non introducono domande, eccezioni o fatti nuovi, costituiscono difese ammissibili anche in appello; inoltre i documenti nuovi possono essere ammessi se indispensabili.
La censura lo richiama insieme agli altri articoli processuali per sostenere che il giudice d'appello avrebbe trascurato le difese tecniche già svolte dalla parte.
È richiamato per sostenere che la contestazione del criterio di calcolo adottato dal consulente non integra allegazione di un fatto nuovo ma una difesa sul riparto e sulla valutazione degli elementi rilevanti per la prova del danno.
Le Sezioni Unite, richiamate dalla Corte, affermano che il giudice può valutare se la formulazione tardiva delle contestazioni alla CTU sia contraria ai doveri di lealtà e probità e tenerne conto nelle spese di lite.
Massime di principio
- Le contestazioni e i rilievi critici alla consulenza tecnica d'ufficio, quando non denuncino nullità del relativo procedimento e non introducano fatti costitutivi, modificativi o estintivi nuovi, nuove domande, eccezioni o prove, hanno natura di difese tecniche e possono essere formulate anche per la prima volta in comparsa conclusionale e in appello.
- La memoria di replica non è lo strumento per proporre questioni nuove: essa serve a replicare alle difese avversarie e a illustrare ulteriormente tesi già introdotte; se vi si inseriscono per la prima volta nuove contestazioni tecniche, il giudice può non esaminarle.
- Nel vigore dell'art. 345 c.p.c. previgente, la censura al criterio valutativo adottato dal consulente non è, di per sé, un fatto nuovo in appello, ma una difesa tecnica sottratta al divieto di nuove eccezioni, purché non comporti introduzione di nuovi fatti rilevanti.
- I documenti prodotti in appello possono essere ammissibili se indispensabili ai fini della decisione; il giudizio sull'indispensabilità va compiuto in concreto e non può essere negato in modo apodittico sulla sola base del fatto che il documento supporti una difesa tecnica tardivamente esplicitata.
- La tardiva formulazione di contestazioni tecniche alla CTU non determina automaticamente inammissibilità sostanziale della difesa, ma può rilevare, in concreto, ai fini della valutazione della correttezza processuale della parte e della regolazione delle spese di lite.
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