Cassazione Penale, Sentenza n. 48662/2022 del 22/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di applicazione della pena (patteggiamento) con cui era stata inflitta la pena di 4 anni di reclusione e euro 6.000 di multa per detenzione di armi e munizioni, coltivazione di 4.200 piante di canapa indiana e detenzione di foglie essiccate e inflorescenze, contestando in particolare il riconoscimento della circostanza aggravante dell"ingente quantitativo ai sensi dell"art.80 DPR 309/90. Sostiene che non era stato accertato se il principio attivo ricavabile dalle piante potesse raggiungere il limite di 2 chilogrammi previsto dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite (sentenza Biondi), e quindi contesta la qualificazione giuridica connessa all"aggravante.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le doglianze generiche, prive di fondamento e, soprattutto, escluse dai motivi di impugnazione ammessi contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell"art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen., nella versione post-riforma Orlando. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui, nel patteggiamento, è consentito ricorrere in Cassazione per erronea qualificazione giuridica solo in caso di errore manifesto, ossia quando la qualificazione sia palesemente eccentrica rispetto all"imputazione. Sul merito, ha richiamato la giurisprudenza che valuta l"aggravante dell"ingente quantitativo in base al dato ponderale virtuale relativo alla produzione al termine del ciclo produttivo prevedibile e non allo stato vegetativo al momento del sequestro. Alla luce dei chilogrammi di inflorescenze e foglie essiccate sequestrate e delle 4.200 piante, la contestazione dell"aggravante non è risultata incongrua; anche assumendo una minima resa (es. 0,5 g per pianta) la soglia di principio attivo rilevante poteva essere raggiunta. Perciò il ricorso è stato respinto come inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma di euro 3.000 ai sensi dell"art.616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
artt. 444 e ss. cod. proc. pen.
applicazione della pena su richiesta (patteggiamento)
La sentenza è stata emessa nell"ambito della procedura di applicazione della pena su richiesta; le impugnazioni contro detta sentenza sono soggette alle limitazioni dettate dalla disciplina del patteggiamento
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
limiti all'impugnazione in Cassazione per la sentenza di patteggiamento
Consente il ricorso per errore di qualificazione giuridica solo se l'errore è manifesto, ossia privo di margini di opinabilità e palesemente eccentrico rispetto al capo di imputazione
circostanza aggravante dell'ingente quantitativo
La qualificazione dell"aggravante si valuta in rapporto alla quantità di principio attivo rilevante; per le coltivazioni la valutazione può basarsi sul dato ponderale virtuale atteso al termine del ciclo produttivo
conseguenze per il ricorrente in caso di inammissibilità
Prevede la condanna alle spese e la possibilità di infliggere una sanzione pecuniaria quando il ricorso è dichiarato inammissibile, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Corte Cost. sent. n.186/2000
richiamata nel provvedimento
Utilizzata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e giustificare l'applicazione della sanzione pecuniaria
Giurisprudenza di merito citata (Sez.3 n.39018/2018, Sez.4 n.10618/2013, e sentenza Sezioni Unite - Biondi)
richiami a precedenti sul calcolo del dato ponderale virtuale e sulla soglia di 2 kg
Confermato il principio che per la coltivazione la valutazione dell'ingente quantitativo si effettua sul potenziale produttivo ponderale (dato virtuale) al termine del ciclo, tenendo conto del prevedibile sviluppo delle piante; la soglia dei 2 kg di principio attivo è un riferimento giurisprudenziale rilevante
Massime di principio
- Nelle sentenze derivanti da patteggiamento (art.444 e ss.) l"accesso alla Cassazione per vizio di qualificazione giuridica è fortemente limitato: è ammesso solo l"errore manifesto, ossia quello evidente e privo di margini di opinabilità
- Le doglianze generiche o basate su merito probatorio non pertinenti all"errore manifesto sono generalmente dichiarate inammissibili se proposte contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta
- In materia di coltivazione di sostanze stupefacenti, l"aggravante dell"ingente quantitativo (art.80 DPR 309/90) si valuta spesso sul cosiddetto dato ponderale virtuale, cioè sulla produzione prevedibile al termine del ciclo produttivo, e non esclusivamente sullo stato vegetativo al momento del sequestro
- Il numero delle piante sequestrate e i quantitativi di materiale essiccato ritrovato possono giustificare il riconoscimento dell"aggravante anche in assenza di una misurazione immediata del principio attivo, laddove la resa per pianta sia ragionevolmente stimabile
- Chi impugna una decisione di patteggiamento deve portare argomentazioni specifiche e prove che dimostrino l"insussistenza della circostanza aggravante o un errore manifesto di diritto; altrimenti l"impugnazione rischia di essere dichiarata inammissibile e di comportare sanzioni pecuniarie e spese
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 48618/2022 del 22/12/2022
- Sentenza penale · 22 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 48620/2022 del 22/12/2022
- Sentenza penale · 22 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 48621/2022 del 22/12/2022
- Sentenza penale · 22 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 48623/2022 del 22/12/2022
- Sentenza penale · 22 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 48625/2022 del 22/12/2022
- Sentenza penale · 22 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 48627/2022 del 22/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →