Cassazione Civile, Ordinanza n. 22048/2025 del 31/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (curatela)
La controversia
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo alcuni soggetti avevano chiesto, ai sensi dell’art. 93 l.fall., la rivendica di porzioni immobiliari ricomprese in un edificio realizzato dalla società poi fallita, assumendo di averle acquistate in forza di un atto di permuta del 1997 relativo a cosa futura. In subordine avevano chiesto l’ammissione al passivo per il controvalore delle quote. Il giudice delegato aveva rigettato la rivendica ritenendo non provato il completamento delle opere e quindi non perfezionato il trasferimento, ma aveva ammesso il credito in via subordinata. Il Tribunale, in sede di opposizione, aveva invece accolto la domanda di restituzione e consegna delle unità immobiliari, ritenendo che una scrittura privata del 21/07/2012 avesse modificato il contratto originario anticipando l’effetto traslativo, con data certa anteriore al fallimento ricavata anche da documenti prodotti nella fase finale del giudizio e dalla loro presenza nel fascicolo del concordato preventivo. Il fallimento ha proposto ricorso per cassazione deducendo quattro motivi: 1) nullità del procedimento e violazione dell’art. 99, co. 2, n. 4, l.fall. per tardiva produzione dei documenti usati dal Tribunale per attribuire data certa alla scrittura del 2012; 2) violazione della medesima norma per omesso rilievo officioso della tardività; 3) violazione dell’art. 2704 c.c. perché la mera menzione della scrittura in altri atti non sarebbe sufficiente a conferirle data certa; 4) violazione degli artt. 2643, 2645, 2668 c.c. e dell’art. 45 l.fall. per avere ritenuto opponibile al fallimento una scrittura privata non trascritta.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo, ha dichiarato assorbiti il terzo e il quarto, ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato al Tribunale di Enna, in diversa composizione, perché verifichi se la prova dell’anteriorità della scrittura privata del 21/07/2012 al fallimento sia raggiungibile solo sulla base dei documenti tempestivamente prodotti. Ha inoltre demandato al giudice del rinvio la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito del Tribunale, che aveva ordinato la restituzione/consegna degli immobili ai pretesi proprietari, non è quindi definitiva ed è stata travolta per il vizio processuale relativo alla produzione documentale e alla decadenza probatoria.
Norme richiamate
richiamato quale base della domanda di rivendica e di insinuazione subordinata al passivo
art. 99, comma 2, n. 4, l.fall.
impone che il ricorrente specifichi mezzi di prova e documenti nel ricorso introduttivo; la sua inosservanza determina decadenza ed è rilevabile d’ufficio
invocato per la data certa della scrittura privata; la Corte non decide sul merito di tale censura perché assorbita
richiamato dalla parte ricorrente sul tema della trascrizione degli atti opponibili ai terzi
richiamato dalla parte ricorrente sul principio di tipicità degli atti trascrivibili
richiamato dalla parte ricorrente in relazione all’opponibilità della modifica negoziale e alla trascrizione
richiamato dalla parte ricorrente per negare l’opponibilità al fallimento di atti non trascritti
richiamato per l’eccezione di giudicato esterno proposta nella memoria
richiamato come norma sul perimetro dei motivi di ricorso per cassazione
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il ricorrente deve produrre tempestivamente, nel ricorso introduttivo, i documenti sui quali fonda la domanda; la produzione tardiva comporta decadenza ai sensi dell’art. 99, comma 2, n. 4, l.fall. e il relativo vizio è rilevabile d’ufficio.
- La decadenza dal potere di avvalersi di documenti e mezzi istruttori può essere fatta valere per la prima volta in cassazione quando la tardività emerga dagli atti del giudizio di merito.
- Se il giudice di merito fonda il riconoscimento della data certa o dell’opponibilità al fallimento su documenti prodotti tardivamente, il provvedimento va cassato per consentire al giudice del rinvio di verificare la decisione solo sulla base del materiale tempestivamente introdotto.
- Le censure relative alla data certa ex art. 2704 c.c. e all’opponibilità della scrittura non trascritta restano assorbite quando il decisum venga annullato per un preliminare vizio processuale sulla tardività della prova.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 31 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21861/2025 del 31/07/2025
- ordinanza_civile · 31 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22014/2025 del 31/07/2025
- ordinanza_civile · 31 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22020/2025 del 31/07/2025
- ordinanza_civile · 31 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22022/2025 del 31/07/2025
- ordinanza_civile · 31 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22023/2025 del 31/07/2025
- ordinanza_civile · 31 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22025/2025 del 31/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →