Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 34061/2026 del 22/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente, proprietaria e committente, era stata condannata alla pena di un anno di reclusione per avere iniziato, continuato ed eseguito, in assenza del permesso di costruire, due manufatti. La Corte d'appello di Reggio Calabria, con sentenza del 22 maggio 2025, aveva confermato la decisione di primo grado. Con un unico motivo, la ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 521 e 518 c.p.p. per difetto di correlazione tra accusa e sentenza, contestando l'insufficiente o difforme enunciazione del fatto. La Corte di cassazione ha ritenuto che il capo d'imputazione individuasse sufficientemente il fatto attribuito, poiché contestava la realizzazione dei due manufatti senza permesso di costruire e in violazione del titolo edilizio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo infondato il motivo: l'imputazione descriveva con sufficiente specificità il fatto contestato e consentiva all'imputata di esercitare la difesa; non sussisteva quindi il dedotto difetto di correlazione tra accusa e sentenza. La condanna a un anno di reclusione pronunciata nei gradi di merito resta ferma. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non essendo stata ravvisata assenza di colpa nella causa d'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 44 d.P.R. 380/2001

    La ricorrente deduce con un unico motivo di ricorso violazione di legge in ordine agli artt. 521 e 518 cod. proc. pen., per difetto di correlazione tra accusa e sentenza.

    La disposizione è indicata quale norma incriminatrice del reato edilizio per cui è stata pronunciata condanna; il testo non ne sviluppa ulteriormente l'interpretazione.

  • art. 521 c.p.p.

    Nel caso in disamina, il capo di imputazione enunciava in modo sufficiente il fatto per il quale il giudice ha pronunciato la condanna posto che alla ricorrente si contesta di aver iniziato e realizzato, in assenza di permesso di costruire e in violazione del permesso di costruire, due manufatti.

    La correlazione tra accusa e sentenza è rispettata quando il capo d'imputazione individua con sufficiente specificità il fatto storico per il quale è pronunciata la condanna.

  • art. 518 c.p.p.

    Nel caso in disamina, il capo di imputazione enunciava in modo sufficiente il fatto per il quale il giudice ha pronunciato la condanna posto che alla ricorrente si contesta di aver iniziato e realizzato, in assenza di permesso di costruire e in violazione del permesso di costruire, due manufatti.

    Nel caso concreto non è stata ravvisata una difformità tra il fatto contestato e quello posto a fondamento della condanna: l'imputazione descriveva sufficientemente la realizzazione dei due manufatti.

  • art. 507 c.p.p.

    Infatti, in considerazione della centralità del dibattimento, dei poteri conferiti al giudice sia in materia di integrazione del materiale probatorio insufficiente o mancante ex art. 507 cod. proc. pen. sia in tema di ammissione di prove, e della possibilità di procedere a contestazione suppletiva ed a modificazione dell'imputazione ex art. 516 cod. proc. pen., sicché l'imputazione appare magmatica e suscettibile sempre di precisazioni, non sembra necessaria una dettagliata imputazione in aderenza con le novità del nuovo sistema processuale, disancorato da visioni formalistiche e da valori epistemologici delle radici letterale e teso a considerare l'imputazione nel suo complesso ed il fondamentale principio "iura novit curia" (Sez.3, n.2853 del 14/07/1995, Rv. 205407).

    La Corte richiama i poteri istruttori del giudice dibattimentale nel contesto della valutazione dell'imputazione nel suo complesso e della sufficienza della descrizione del fatto.

  • art. 516 c.p.p.

    Infatti, in considerazione della centralità del dibattimento, dei poteri conferiti al giudice sia in materia di integrazione del materiale probatorio insufficiente o mancante ex art. 507 cod. proc. pen. sia in tema di ammissione di prove, e della possibilità di procedere a contestazione suppletiva ed a modificazione dell'imputazione ex art. 516 cod. proc. pen., sicché l'imputazione appare magmatica e suscettibile sempre di precisazioni, non sembra necessaria una dettagliata imputazione in aderenza con le novità del nuovo sistema processuale, disancorato da visioni formalistiche e da valori epistemologici delle radici letterale e teso a considerare l'imputazione nel suo complesso ed il fondamentale principio "iura novit curia" (Sez.3, n.2853 del 14/07/1995, Rv. 205407).

    La possibilità di modificare l'imputazione in dibattimento è richiamata a sostegno della valutazione non formalistica dell'accusa, purché il fatto sia individuato con adeguata specificità.

  • art. 616 c.p.p.

    Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

    Alla dichiarazione d'inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, in assenza di elementi che dimostrino l'assenza di colpa nella causa d'inammissibilità, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La correlazione tra accusa e sentenza non è compromessa quando il capo d'imputazione individua con sufficiente specificità i tratti essenziali del fatto attribuito, così da consentire all'imputato di predisporre la propria difesa; non è richiesta una descrizione formalisticamente dettagliata se il fatto risulta chiaramente identificabile nel complesso dell'imputazione.
  • La valutazione della sufficienza dell'imputazione deve considerare il fatto contestato nel suo complesso e la concreta possibilità di difendersi, tenendo conto della struttura dibattimentale e degli strumenti di modifica dell'imputazione previsti dal codice.

Come è indicizzato

MaterieAbuso edilizioImpugnazioni
RamiReati ediliziProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.