Cassazione Civile, Ordinanza n. 09594/2025 del 12/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratori)
La controversia
La controversia nasce dalla decisione dell’ente datore di lavoro di modificare l’assetto dei fondi destinati alla retribuzione accessoria: inizialmente, con delibera del 2004 e accordo sindacale integrativo, erano stati previsti incrementi distinti per il fondo della dirigenza e per quello del personale del comparto; nel 2007, con successiva delibera, l’ente dispose la confluenza in un unico fondo delle risorse destinate ai dirigenti e di quelle destinate al personale non dirigente, ripartendo poi la somma complessiva tra tutti i lavoratori. I dirigenti interessati hanno sostenuto che tale unificazione fosse illegittima perché riduceva la loro quota di retribuzione di posizione e di risultato, e hanno chiesto la condanna al pagamento delle differenze retributive per il periodo 2007-2012. In Cassazione l’ente ha proposto quattro censure: 1) difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo competente il giudice amministrativo; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e del CCNL, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente presupposto la mancata adesione sindacale e avesse considerato la quantificazione dei fondi come materia di contrattazione decentrata invece che di autonomia dell’ente; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e omesso esame di un documento, la delibera presidenziale n. 340/2007, che avrebbe spiegato le ragioni economico-finanziarie della scelta; 4) nullità della sentenza per incompatibilità del collegio, essendo componente la stessa magistrata che aveva conosciuto della causa in primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura di difetto di giurisdizione, affermando che la controversia non riguardava il controllo delle scelte autoritative dell’ente sulla quantificazione delle risorse, ma la legittimità della ripartizione delle risorse già destinate ai fondi e la loro conformità alla contrattazione collettiva, materia devoluta al giudice ordinario ex art. 63 T.U. pubblico impiego. Ha dichiarato inammissibili le doglianze sul merito perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza di appello, che aveva censurato l’unificazione di due fondi distinti, e non con la quantificazione delle risorse. Ha inoltre dichiarato inammissibile il motivo fondato sull’omesso esame del documento, perché mirava a una rivalutazione del materiale probatorio ed era privo di specificità/autosufficienza. Infine ha respinto la doglianza sulla nullità del collegio, richiamando il principio secondo cui non vi è incompatibilità del giudice che abbia svolto solo attività istruttoria in primo grado senza partecipare alla decisione. Sono state poste le spese di legittimità a carico del ricorrente ed è stato dato atto dell’obbligo del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
Viene richiamato come base formale dei motivi di ricorso per cassazione, ma le doglianze vengono respinte o dichiarate inammissibili perché non pertinenti alla ratio decidendi o perché sollecitano un riesame del merito.
È richiamato ai fini del requisito di specificità/autosufficienza del ricorso, ritenuto non soddisfatto per la censura relativa al documento asseritamente non esaminato e per la mancata adeguata deduzione della questione di giurisdizione in appello.
art. 63 T.U. sul pubblico impiego
Attribuisce al giudice ordinario la cognizione delle controversie che attengono alla corretta liquidazione della retribuzione del pubblico dipendente, anche quando sia necessario disapplicare un atto del datore di lavoro pubblico.
La sua violazione è dedotta dal ricorrente, ma la Corte ritiene che in realtà si solleciti una diversa valutazione del materiale istruttorio, non consentita in sede di legittimità.
La Corte esclude che la censura possa tradursi in un nuovo esame delle prove documentali, ribadendo i limiti del sindacato di legittimità.
È interpretato nel senso che l’incompatibilità del giudice presuppone la partecipazione alla decisione di merito in altro grado, non la sola attività istruttoria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 53 del c.c.n.l. 1998-2001
È richiamato come base contrattuale per l’incremento del fondo della dirigenza e per la disciplina della retribuzione accessoria oggetto di contestazione.
art. 5 del c.c.n.l. 1994-1996
È evocato dal ricorrente a sostegno dell’assunto che la quantificazione delle risorse dei fondi rientrasse nell’autonomia dell’ente, ma la censura è ritenuta non decisiva rispetto alla reale ratio della decisione.
art. 4 del c.c.n.l. 1998-2001
È richiamato dal ricorrente nella medesima prospettiva, ma la Corte ribadisce che il tema controverso è l’unificazione di fondi distinti e non la mera quantificazione originaria delle risorse.
Massime di principio
- In materia di pubblico impiego contrattualizzato, la giurisdizione ordinaria sussiste quando il dipendente contesti la legittimità della ripartizione di fondi destinati al trattamento accessorio e chieda la corretta liquidazione della retribuzione, anche se per decidere occorra disapplicare un atto del datore di lavoro pubblico.
- Il riparto di giurisdizione non dipende dal petitum formale, ma dal petitum sostanziale e dalla causa petendi: se la domanda mira a sindacare la corretta applicazione della contrattazione collettiva nella distribuzione di risorse già stanziate, la controversia resta devoluta al giudice ordinario.
- Le censure di cassazione devono confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: sono inammissibili se colpiscono un thema decidendum diverso da quello effettivamente deciso dal giudice di merito.
- Non è consentito trasformare, sotto la veste della violazione di legge o dell’omesso esame di un fatto decisivo, una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio; in cassazione il sindacato sulle prove resta limitato ai vizi tipizzati e al rispetto dell’autosufficienza.
- L’incompatibilità del giudice ex art. 51 c.p.c. richiede la precedente partecipazione alla decisione della causa in altro grado, non la sola attività istruttoria svolta nel giudizio precedente.
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