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Ordinanza

Ordinanza n. 472/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202601414

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza prefettizia che disponeva la revisione della patente mediante visita medica presso la Commissione medica locale e successiva nota di conferma dell’obbligo di revisione

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (titolare di patente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, l’ordinanza del Prefetto di Palermo dell’11 maggio 2026, adottata ai sensi dell’art. 128, comma 1, del codice della strada, con la quale era stata disposta la revisione della patente mediante sottoposizione a visita medica presso la Commissione medica locale di Palermo. È stata inoltre impugnata la nota prefettizia del 9 giugno 2026, che aveva confermato l’obbligo di revisione. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che la contestazione cautelare riguardava, in particolare, la rilevanza dei valori apparentemente elevati riscontrati negli accertamenti sanitari di Livello 1 e Livello 2 eseguiti dall’amministrazione sanitaria. Il testo non esplicita ulteriori specifici motivi di legittimità dedotti.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione e competenza. In sede cautelare ha rilevato che la controversia presenta questioni di significativa complessità, soprattutto quanto alla rilevanza dei valori apparentemente elevati risultanti dagli accertamenti sanitari di Livello 1 e Livello 2, tali da richiedere un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria propria della fase cautelare. Ha quindi ritenuto necessaria una valutazione piena nella fase di merito. Il Collegio ha escluso tuttavia la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati, considerando che le esigenze del ricorrente potevano essere soddisfatte mediante la sollecita fissazione dell’udienza pubblica e che la documentazione sanitaria recente prodotta dal ricorrente, attestante eventi traumatici e conseguenze fisiche quali frattura, deambulazione con stampelle e impossibilità di carico sull’arto destro, rendeva altamente improbabile la necessità di un uso immediato della patente. La domanda cautelare è stata pertanto accolta ai soli fini della fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza sospensione degli atti. L’udienza pubblica è stata fissata per il 24 novembre 2026; le spese sono state riservate al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 128, comma 1, codice della strada

    revisione della patente di guida mediante sottoposizione a visita medica

    Costituisce la base normativa dell’ordinanza prefettizia di revisione della patente; la legittimità sostanziale del suo esercizio non è stata definita nella fase cautelare.

  • art. 55 c.p.a.

    accogliere la domanda cautelare ai soli fini della fissazione dell’udienza pubblica ai sensi dell’art. 55, comma 10

    Consente, quando la controversia richiede un approfondimento incompatibile con la fase cautelare, di fissare sollecitamente l’udienza di merito senza sospendere l’efficacia del provvedimento impugnato.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    accoglie la domanda cautelare ai soli fini della fissazione dell’udienza pubblica

    È stato applicato per assicurare una definizione ravvicinata nel merito, ritenuta sufficiente a tutelare il ricorrente in considerazione delle sue condizioni fisiche.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente

    Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Richiamato quale ulteriore presupposto per la protezione dei dati personali contenuti nel provvedimento.

Massime di principio

  • Quando la domanda cautelare investe questioni tecniche o sanitarie di significativa complessità, la cui valutazione richiede un accertamento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice amministrativo può rinviare l’approfondimento alla fase di merito.
  • L’accoglimento della domanda cautelare ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. può limitarsi alla sollecita fissazione dell’udienza pubblica, senza comportare la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.
  • La fissazione ravvicinata dell’udienza di merito può essere ritenuta misura di tutela adeguata quando le circostanze concrete rendano improbabile l’utilizzo immediato del titolo amministrativo controverso e non risulti quindi attuale un pregiudizio cautelare tale da imporne la sospensione.

Come è indicizzato

MateriePatenti e abilitazioni alla guidaTutela cautelare
RamiTrasporti e circolazioneProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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