Ordinanza n. 61/2026 - Genova, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione della Giunta comunale recante atto di indirizzo per la proroga tecnica al 31 dicembre 2024 delle concessioni demaniali marittime
Esito
La controversia
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha proposto ricorso per l’annullamento della deliberazione della Giunta del Comune di Arenzano del 22 dicembre 2023, n. 219, avente ad oggetto la proroga tecnica al 31 dicembre 2024 delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 118/2022, nonché degli atti presupposti, conseguenti o connessi. Dal testo dell’ordinanza non emergono ulteriori motivi specifici di illegittimità dedotti nel ricorso.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della controversia. Rilevato che non risultava di recente compiuta alcuna attività processuale indicativa della permanenza dell’interesse alla decisione, ha disposto incombenti istruttori. L’Autorità ricorrente deve dichiarare motivatamente, entro il 31 ottobre 2026, se permanga l’interesse alla decisione di merito; in caso positivo, deve aggiornare la situazione della vicenda, comunicando e documentando eventuali fatti o atti sopravvenuti e indicando l’eventuale necessità di ulteriore istruttoria. Il Comune resistente deve verificare la completezza della propria attività difensiva e riferire su eventuali fatti o atti sopravvenuti, nonché sulle circostanze dalle quali possano desumersi la cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza di interesse. Il giudice ha precisato che l’inerzia delle parti rispetto agli incombenti potrà essere valutata, ai sensi degli artt. 64 e 84, comma 4, c.p.a., quale elemento anche decisivo per dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Norme richiamate
art. 3, comma 3, l. n. 118/2022
proroga tecnica al 31/12/2024 delle concessioni demaniali marittime
La disposizione è richiamata quale base normativa dell’atto di indirizzo comunale impugnato; l’ordinanza non ne esamina nel merito la portata.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità del ricorso
Il giudice può dichiarare improcedibile il ricorso quando, anche alla luce del comportamento processuale della parte, emerga la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
valutando il comportamento processuale delle parti
L’inerzia o la mancata collaborazione delle parti nell’adempimento degli incombenti istruttori può essere valutata dal giudice ai fini della decisione sulle condizioni di procedibilità.
dalla mancata ottemperanza agli incombenti istruttori il giudice adito potrà trarre elementi di prova
La mancata ottemperanza agli incombenti istruttori può fornire elementi per desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, non risultino attività processuali recenti indicative della permanenza dell’interesse alla decisione, il giudice può disporre specifici incombenti per verificare l’attualità dell’interesse e la situazione sopravvenuta.
- Se la parte ricorrente rimane inerte dopo un’ordinanza istruttoria espressamente diretta ad accertare la permanenza dell’interesse alla decisione, il giudice può desumere da tale comportamento processuale un inequivoco disinteresse alla definizione della controversia e dichiarare l’improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- La verifica della sopravvenuta carenza di interesse richiede che il ricorrente aggiorni motivatamente la situazione della controversia e documenti gli eventuali fatti o atti sopravvenuti; parallelamente, l’amministrazione resistente deve riferire sulle circostanze eventualmente idonee a determinare la cessazione della materia del contendere o l’improcedibilità.
- La mancata ottemperanza agli incombenti istruttori può essere valutata dal giudice, ai sensi degli artt. 64 e 84, comma 4, c.p.a., quale elemento di prova anche ai fini dell’accertamento della sopravvenuta carenza di interesse.
- La disposizione di incombenti istruttori finalizzati a verificare l’attualità dell’interesse non definisce il merito del ricorso e non comporta, allo stato, né accoglimento né rigetto della domanda di annullamento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 10 ago 2026Ordinanza n. 14230/2026 - Roma, Sezione 3
- Ordinanza · 10 ago 2026Ordinanza n. 14231/2026 - Roma, Sezione 3
- Ordinanza · 10 ago 2026Ordinanza n. 14232/2026 - Roma, Sezione 3
- Ordinanza · 10 ago 2026Ordinanza n. 14233/2026 - Roma, Sezione 3
- Ordinanza · 10 ago 2026Ordinanza n. 300/2026 - Potenza, Sezione 1
- Ordinanza · 10 ago 2026Ordinanza n. 301/2026 - Potenza, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →