Cassazione Penale, Sentenza n. 39439/2025 del 05/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva confermato la sua responsabilità per tentato furto del 31/03/2017, sostenendo che il reato si fosse estinto per prescrizione. Il motivo dedotto era che, ai fini del calcolo del termine di prescrizione, la recidiva specifica e infraquinquennale, pur ritenuta sussistente, era stata considerata subvalente rispetto all'attenuante ex art. 62 n.4 c.p. in sede di bilanciamento: secondo il ricorrente, se la recidiva è subvalente non può produrre effetti ai fini della determinazione del termine prescrizionale
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha confermato il principio consolidato secondo cui, ai fini del computo del termine di prescrizione, deve essere tenuta in conto la recidiva quando essa integra una circostanza aggravante a effetto speciale, anche se in sede di bilanciamento (art. 69 c.p.) è stata ritenuta subvalente rispetto alle attenuanti. La Corte ha richiamato espressamente l'art. 157, comma 3 (che esclude l'incidenza del giudizio di cui all'art. 69 sul calcolo della pena massima rilevante per la prescrizione) e un ampio e consolidato orientamento di legittimità (Sez. U. e varie pronunce) che conferma tale soluzione. Per l'inammissibilità del ricorso il condannato è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
Il comma 3 esclude che il giudizio di bilanciamento di cui all'art. 69 c.p. incida sulla determinazione della pena massima rilevante ai fini del calcolo del termine di prescrizione: pertanto la recidiva a effetto speciale rileva per la prescrizione anche se in sede di commisurazione è stata ritenuta subvalente
Norma del bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti: la Corte precisa che tale giudizio non incide sul computo della pena massima ai fini della prescrizione quando la recidiva costituisce aggravante a effetto speciale
Circostanza attenuante citata quale prevalente in sede di bilanciamento (recidiva ritenuta subvalente rispetto a tale attenuante ai fini della commisurazione della pena)
Normativa sulla recidiva; richiamata nelle pronunce di legittimità per il suo ruolo nella qualificazione della recidiva come circostanza a effetto speciale
Norma collegata al calcolo della pena e al regime sanzionatorio cui le Sezioni Unite hanno fatto riferimento nel delineare i parametri per la rilevanza della recidiva ai fini della prescrizione
Richiamato in giurisprudenza per affermare che la valutazione di subvalenza della recidiva non elide la sua sussistenza né gli effetti previsti da norme speciali (es. regime di procedibilità), dunque la recidiva può rilevare anche quando subvalente
Norma invocata per la condanna alle spese e alla somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile per colpa; la Corte l'ha letta alla luce della Corte Cost. n. 186/2000 per fissare l'ammontare
disp. att. art. 173, comma 1 cod. proc. pen.
Richiamata limitazione formale della enunciazione del motivo nel ricorso (esposizione nei limiti necessari per la motivazione)
Massime di principio
- Quando la recidiva integra una circostanza aggravante a effetto speciale, va computata ai fini del termine di prescrizione anche se, in sede di bilanciamento ex art. 69 c.p., è stata ritenuta subvalente rispetto a un'attenuante
- L'art. 157, comma 3, impedisce che il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti incida sulla determinazione della pena massima rilevante per la prescrizione; pertanto il calcolo della prescrizione segue parametri oggettivi e astratti
- La valutazione di subvalenza della recidiva può impedire i suoi effetti sul trattamento sanzionatorio concreto (es. aumento della pena, effetti indiretti), ma non cancella necessariamente la sua rilevanza ai fini procedurali o prescrizionali quando una norma speciale lo dispone
- In presenza di orientamento consolidato della Corte di cassazione su una questione, i ricorsi che non confrontano quelle pronunce rischiano l'inammissibilità per manifesta infondatezza; pertanto è strategico, in casi analoghi, argomentare il contrasto con la giurisprudenza consolidata
- Ricorsi manifestamente infondati possono comportare condanne alle spese e sanzioni (es. contributo alla Cassa delle ammende); valutare il rapporto costi-benefici prima di proporre impugnazioni che contrastano orientamenti pacifici
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