Cassazione Penale, Sentenza n. 35834/2024 del 24/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso il rigetto della richiesta di affidamento in prova al servizio sociale. Il ricorrente deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. e dell'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 per manifesta illogicità e carenza motivazionale: l'ordinanza si sarebbe concentrata esclusivamente sulla gravità dei fatti commessi (rapina aggravata e detenzione illegale di armi, 2021) senza valutare adeguatamente la condotta successiva del detenuto, gli indici positivi di revisione critica, l'assenza di altri carichi pendenti, gli arresti domiciliari precedenti, la buona condotta in carcere e la prospettiva lavorativa offerta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro. I giudici di legittimità hanno rilevato che il Tribunale a quo ha motivato il diniego prevalentemente sul curriculum criminale negativo dell'imputato senza esaminare e contraddire compiutamente le deduzioni difensive circa la condotta post-fatto, la disponibilità lavorativa a tempo indeterminato e l'assenza di precedenti di polizia o pendenze. Inoltre è stata censurata una contraddittorietà logica nella motivazione e la mancanza di specifiche evidenze circa l'attualità della pericolosità sociale.
Norme richiamate
art. 606 codice di procedura penale
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Fondamento dell'impugnazione per vizio di motivazione: il ricorso per cassazione contesta la manifesta illogicità e la carenza motivazionale dell'ordinanza impugnata
art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354
art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354
Norma che disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale; richiede valutazione della rieducazione e della idoneità della misura al raggiungimento della completa emenda
principi di giurisprudenza richiamati
pronunce Sez. 1 nn. 652/1992, 1410/2019, 10586/2019, 19637/2017 (cit.)
La concessione dell'affidamento è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito purché motivata adeguatamente; le valutazioni devono considerare reato, precedenti, pendenze, condotta carceraria, indagine socio-familiare e elementi positivi (accettazione della sanzione, attaccamento familiare, prospettive lavorative). Un unico motivo plausibile può giustificare il diniego se adeguatamente argomentato
Massime di principio
- Il giudice deve valutare sia la gravità del reato sia la condotta successiva del detenuto; non è sufficiente basare il diniego solo sul curriculum criminale passato
- La motivazione del diniego deve essere specifica: è ammesso un unico motivo purché fondato su elementi concreti e logicamente collegati all'attualità della pericolosità
- Sono elementi rilevanti la condotta inframuraria, l'assenza di nuovi reati o pendenze, l'adesione ai valori sociali, l'assunzione di responsabilità e le prospettive lavorative per valutare la probabilità di successo dell'affidamento
- La mancata ammissione degli addebiti non costituisce di per sé motivo ostativo; rileva l'evoluzione della personalità e l'accettazione della sanzione nel percorso di rieducazione
- La discrezionalità del giudice di merito è sindacabile in cassazione solo per vizi di motivazione, manifesta illogicità o contraddittorietà; pertanto il giudice deve instaurare un 'dialogo' con le circostanze favorevoli e sfavorevoli emerse
- In presenza di concreti indizi di reinserimento (es. offerta di lavoro a tempo indeterminato) il tribunale dovrebbe motivare esplicitamente perché tali elementi non siano ritenuti idonei a rendere proficuo l'affidamento
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