Cassazione Civile, Ordinanza n. 34327/2023 del 07/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di un'imprenditrice individuale esercente commercio di autoveicoli e accessori da campeggio. Durante l'inventario fallimentare vennero rinvenuti tre autocaravan non immatricolati, che il curatore acquisì all'attivo. Una società terza ne rivendicò la proprietà sostenendo di averli acquistati dopo il fallimento dell'imprenditrice e di averli collocati presso il piazzale in cui si svolgeva l'attività. La domanda di rivendica fu respinta in sede di verifica e l'opposizione ex art. 98 l.fall. fu rigettata. In appello, la Corte territoriale confermò il rigetto, ma con motivazione diversa: riconobbe la prova documentale dell'acquisto da parte della società, tuttavia ritenne che, al momento dell'acquisizione dei beni all'attivo, la sede fosse riconducibile in realtà a una società di fatto tra l'imprenditrice e altri soggetti, dichiarata fallita solo successivamente; ritenne quindi che la società ricorrente fosse un soggetto interposto rispetto alla società di fatto, applicando anche un criterio probabilistico di prevalenza. La ricorrente ha proposto cinque motivi: (1) violazione delle regole su presunzioni, prova testimoniale e motivazione, per contrasto tra la premessa di prova documentale dell'acquisto e la conclusione di non titolarità; (2) violazione delle norme sul risarcimento/indebito arricchimento e dell'art. 2697 c.c., sostenendo di aver pagato tracciabilmente i beni e che l'ipotesi di pagamento con denaro dei Bosco fosse mera congettura; (3) violazione dell'art. 2704 c.c. per mancato riconoscimento della data certa dell'accordo del 20/02/2006, desumibile dall'apprensione del documento da parte del curatore e dalla sua esecuzione; (4) violazione dell'art. 621 c.p.c. e delle regole sulle presunzioni per il mancato ingresso della prova testimoniale; (5) nullità della sentenza per violazione del litisconsorzio necessario e dell'art. 81 c.p.c., sostenendo che il fallimento della società di fatto, successivo e autonomo, non poteva essere fatto valere dal fallimento della fallita individuale, e che la decisione aveva impropriamente attribuito effetti retroattivi al fallimento in estensione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il quinto motivo, ritenendolo assorbente. Ha affermato che non vi è identità tra il fallimento dell'imprenditrice individuale e quello della società di fatto accertata successivamente; il fallimento in estensione ha natura costitutiva ed effetto solo ex nunc, con autonoma soggettività procedurale. Perciò non era corretto che la corte d'appello avesse risolto la lite valorizzando la pretesa interposizione della società ricorrente rispetto alla società di fatto, soggetto mai parte del giudizio e rispetto al quale non vi era stato contraddittorio. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione, anche per le spese. I restanti motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
norma sulla rivendica proposta dalla terza parte sui beni acquisiti alla massa fallimentare
norma richiamata per l'opposizione allo stato passivo secondo il vecchio rito
richiamato in sede di verifica per la presunzione di acquisto della proprietà in capo al possessore di beni mobili non registrati
richiamato dal primo giudice per escluderne l'applicabilità alla prova della proprietà
richiamato per l'inammissibilità della prova testimoniale su circostanze da provare documentalmente; nel ricorso dedotto come violato
richiamato nei motivi e nella motivazione in relazione alle presunzioni semplici
richiamato nei motivi insieme agli artt. 2727 e 2729 c.c. in tema di presunzioni
richiamato nei motivi e nella motivazione per il ragionamento presuntivo sulla titolarità dei beni
richiamato nel primo motivo in tema di valutazione delle prove
richiamato nel primo motivo in tema di libera valutazione delle prove
richiamato nel primo motivo con riferimento all'ammissibilità della prova testimoniale
richiamato nel primo motivo con riferimento ai limiti soggettivi della testimonianza
richiamato nel primo motivo con riferimento alla disciplina della testimonianza
art. 111 Cost.
richiamato nel primo motivo in relazione al vizio di motivazione e alla coerenza logica della sentenza
richiamato nel secondo motivo, sebbene la censura sia stata assorbita
richiamato nel secondo motivo, sebbene la censura sia stata assorbita
richiamato nel secondo motivo, sebbene la censura sia stata assorbita
richiamato in via di rinvio alle norme sul risarcimento del danno nel secondo motivo
richiamato nel secondo motivo sul riparto dell'onere della prova
richiamato nel terzo motivo per la data certa della scrittura privata
richiamato nel quinto motivo per la dedotta violazione del litisconsorzio necessario
norma centrale sul fallimento in estensione e sulla distinta autonoma dichiarazione di fallimento della società o del socio occulto
richiamato nel quinto motivo con riferimento agli effetti del fallimento in estensione
richiamato nel quinto motivo per contestare la legittimazione del fallimento ad agire per un diritto asseritamente altrui
Massime di principio
- Nel sistema concorsuale, la dichiarazione di fallimento in estensione della società di fatto rispetto all'imprenditore individuale ha natura costitutiva e produce effetti solo ex nunc: non si identifica con il fallimento originario e non può retroagire a incidere sui rapporti definiti in giudizio senza che la nuova procedura sia parte del contraddittorio.
- Non è consentito fondare la decisione su una pretesa interposizione o simulazione riferita a un soggetto giuridico diverso da quello che è parte del giudizio, poiché ciò determinerebbe una pronuncia resa in assenza del necessario contraddittorio nei confronti del soggetto effettivamente titolare del rapporto sostanziale considerato.
- Quando il giudice riconosce la prova documentale dell'acquisto dei beni da parte di un terzo, non può poi sovvertire tale accertamento facendo leva su un diverso titolo proprietario riferito a un soggetto terzo estraneo al processo, senza adeguata base contraddittoria.
- In materia di rivendica fallimentare, la titolarità del bene e l'opponibilità del titolo vanno accertate con riferimento alla parte in giudizio e alla procedura effettivamente costituita, non potendosi utilizzare gli effetti di un fallimento successivo come se fossero già esistenti al tempo dell'acquisizione dei beni alla massa.
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