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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16420/2026 del 07/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (corte di appello)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte di appello di Salerno che aveva respinto la sua richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione tra alcuni fatti di reato già definiti con sentenze irrevocabili, richiesta proposta ai sensi degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p. Dal testo emerge che il giudice di merito aveva escluso la continuazione perché i reati non risultavano omogenei e non apparivano riconducibili, neppure in astratto, a un medesimo disegno criminoso; inoltre era stata richiamata una precedente ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva già rigettato analoga istanza. Il ricorso viene quindi letto come censura contro il mancato riconoscimento della continuazione e contro il richiamo al giudicato/preclusione derivante da decisione irrevocabile, con evocazione del principio di ne bis in idem.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretto il ragionamento della Corte di appello, sia nella parte in cui ha escluso la sussistenza di un vincolo di continuazione per mancanza di omogeneità e di preordinazione criminosa, sia nella parte in cui ha valorizzato il giudicato formatosi sulla precedente decisione irrevocabile, preclusivo di una nuova valutazione dei fatti ai sensi dell'art. 649 c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    Norma richiamata come base del vincolo della continuazione e della medesima preordinazione criminosa.

  • art. 671 c.p.p.

    Norma richiamata per la richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva.

  • art. 649 c.p.p.

    Richiamato come preclusione processuale derivante dal giudicato e dal principio del ne bis in idem, che impedisce di rivalutare i fatti di reato già coperti da decisione irrevocabile.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione presuppone che i reati siano tra loro riconducibili, almeno in astratto, a un medesimo disegno criminoso; quando i fatti risultano eterogenei e non omogenei, la richiesta può essere respinta.
  • In presenza di una decisione irrevocabile che abbia già definito i fatti di reato, opera la preclusione derivante dal giudicato, che impedisce una nuova rivalutazione del fatto ai fini del riconoscimento della continuazione.
  • Ai fini del ne bis in idem, l'identità del fatto va verificata in senso storico-naturalistico, con riferimento a condotta, evento, nesso causale e alle circostanze di tempo, luogo e persona.
  • Quando il ricorso si risolve nella contestazione di valutazioni correttamente fondate su preclusioni processuali e sull'insussistenza del presupposto della continuazione, esso è dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazioneNe bis in idem

Testo integrale

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