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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41593/2022 del 04/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria. Ha disposto il rinvio sul solo punto al Tribunale di Brescia in diversa composizione fisica affinché si pronunci sulla sospensione (o eventuale revoca) della patente ai sensi dell'art. 222 c.d.s.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida a seguito di patteggiamento per il reato previsto dall'art. 590-bis, comma 1, cod. pen.; il Procuratore generale deduce illegittimità della pena ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., e violazione dell'art. 222, comma 2, codice della strada, in quanto il giudice di merito non si è pronunciato sulla sanzione amministrativa prescritta dalla norma speciale.

Norme richiamate

  • art. 444 e ss. cod. proc. pen.

    Riferimento alla procedura di giudizio abbreviato/accordo di pena (patteggiamento); la sentenza emessa in tale contesto è impugnabile in Cassazione quando vi siano vizi relativi all'applicazione di sanzioni amministrative accessorie.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Parametro invocato dal Procuratore generale per censurare l'illegalità della pena: consente la censura in sede di impugnazione per vizi relativi all'entità o alla legittimità della pena applicata nel patteggiamento.

  • art. 222, comma 2, codice della strada

    Stabilisce che, quando dal fatto derivi una lesione colposa, il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o revoca della patente; obbliga quindi il giudice a pronunciarsi su tali misure accessorie.

  • Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019 (PG c/ Melzani Saymon, Rv. 279349 - 01)

    Precedente della Corte a Sezioni Unite che ammette il ricorso per cassazione avverso sentenze di patteggiamento quando si censuri l'erronea o omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie.

Massime di principio

  • Quando il fatto di reato rientra nelle ipotesi previste dal codice della strada che comportano la sospensione o revoca della patente (es. lesioni colpose da circolazione), il giudice deve espressamente pronunciarsi sulle sanzioni amministrative accessorie anche nel patteggiamento.
  • L'omissione del giudice di decidere sulle sanzioni amministrative accessorie è impugnabile in Cassazione dal pubblico ministero; la Corte può annullare la sentenza limitatamente a quel profilo e rinviare al giudice di merito.
  • Il patteggiamento non esclude l'obbligo di applicare misure amministrative previste dalla norma speciale: la mera accettazione del patteggiamento non può sanare la mancata applicazione di sanzioni previste da legge.
  • In caso di annullamento limitato alla mancata applicazione di sanzioni amministrative accessorie, il giudice remittente dovrà pronunciarsi nuovamente sul punto; il rinvio può avvenire a diversa composizione del tribunale.
  • Per prevenire impugnazioni, il giudice che omologa il patteggiamento dovrebbe verificare e motivare l'applicazione o l'esclusione di eventuali sanzioni amministrative accessorie previste dalla normativa speciale.

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