Cassazione Penale, Sentenza n. 22783/2022 del 10/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma delle condanne per più fatti: (1) deduce la prescrizione del reato previsto dall'art. 18 TULPS relativo ai fatti del 15/02/2014; (2) contesta la mancata sussistenza del reato di cui all'art. 340 c.p., sostenendo che le condotte hanno al più ostacolato il traffico privato e non hanno interrotto o alterato in modo apprezzabile un servizio pubblico (manca prova del passaggio di un autobus pubblico al momento del corteo; l'interruzione di 15 minuti sarebbe penalmente irrilevante); (3) censura l'eccessiva durezza della pena in relazione alla ridotta gravità dei fatti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: (a) il rilievo sulla prescrizione (art. 18 TULPS) non poteva essere sollevato per la prima volta in cassazione perché non era stato specificamente dedotto in sede d'appello; (b) il secondo motivo (carattere costitutivo del delitto ex art. 340 c.p.) è stato ritenuto generico e, comunque, la Corte d'appello aveva dato adeguata motivazione richiamando le deposizioni secondo le quali le strade erano state bloccate e i passeggeri di un autobus di linea avevano dovuto scendere e proseguire a piedi, circostanza che esclude l'irrilevanza dell'interruzione del servizio di linea; (c) la censura sulla misura della pena non è consentita in cassazione salvo arbitrio o illogicità, che nel caso non è stata riscontrata. Conseguenze: mantenute le condanne pronunciate in primo e secondo grado; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
La norma sanziona condotte che interrompono o incidono sul regolare svolgimento di un pubblico servizio; per essere rilevante penalmente è richiesta un'alterazione dotata di oggettiva significatività sul servizio specifico, valutata con riferimento all'effettiva ricaduta sulla funzionalità del servizio.
Il delitto punisce l'interruzione o turbamento dell'ufficio o servizio pubblico: l'operatività della norma richiede che l'interferenza sia apprezzabile sulla funzionalità del servizio colpito e non si risolva in un ostacolo a singoli atti privi di incidenza complessiva.
Principio generale sulla determinazione della pena che rimane nella discrezionalità del giudice di merito nei limiti degli artt. 132 e 133 c.p.; la Cassazione non ridetermina la pena se la scelta non è arbitraria o illogica.
Criteri per la determinazione della pena: la valutazione del giudice di merito circa le circostanze attenuanti/aggravanti e la misura della pena è sindacabile in Cassazione solo se viziata da evidente illogicità o arbitrarietà.
Massime di principio
- Un'eccezione di prescrizione deve essere sollevata tempestivamente in sede di merito (tribunale o appello); proporla per la prima volta in Cassazione rende il motivo inammissibile.
- Per i reati che incidono su uffici o servizi pubblici (art. 340 c.p., art. 18 TULPS) non basta un ostacolo momentaneo o limitato a singoli atti: è necessaria un'alterazione con 'oggettiva significatività' sulla funzionalità del servizio specifico colpito.
- La prova dell'interferenza al servizio pubblico può essere desunta anche da dichiarazioni testimoniali credibili; fatti come il blocco della strada e l'obbligo per i passeggeri di abbandonare un autobus sono elementi decisivi per qualificare l'interruzione come rilevante.
- La valutazione della pena spetta al giudice di merito e la Cassazione interviene solo in caso di evidente arbitrarietà o illogicità della motivazione; il semplice disaccordo sulla gravità sanzionatoria non è sufficiente.
- In contestazioni relative a cortei e manifestazioni è fondamentale documentare tempestivamente e in grado probatorio l'effettivo impatto sul servizio pubblico (es. attestazioni degli operatori, documentazione video, dichiarazioni dei passeggeri) per sostenere o contrastare l'accusa di interruzione/turbamento del servizio.
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