Cassazione Penale, Sentenza n. 7293/2022 del 02/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la sospensione dell'ordine di esecuzione della demolizione di un immobile abusivo disposto nella sentenza del Tribunale del 21 marzo 2005, divenuta irrevocabile il 4 novembre 2020. A sostegno della domanda allegava di aver presentato nel 2020 istanza per il rilascio del permesso a costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 e contestava la validità della notificazione dell'intimazione amministrativa di demolire emessa il 24 settembre 2002, sostenendo che per tale motivo non si sarebbe verificato il trasferimento della proprietà dell'immobile al Comune né la sua immissione materiale nel possesso comunale. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva rigettato il ricorso osservando che l'ingiunzione amministrativa del 2002 era rimasta inottemperata, determinando il trasferimento dell'immobile al patrimonio comunale, che non sussistono elementi certi sulla presentazione della domanda di sanatoria e che la mera pendenza della richiesta di sanatoria non sospende l'ordine di demolizione, a meno che non vi sia una prevedibile e rapida definizione favorevole del procedimento amministrativo o giurisdizionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il tema concreto fosse la richiesta di sospensione dell'ordine di demolizione già confluito nella sentenza penale irrevocabile e che la mera pendenza di domanda di sanatoria non consente di ottenere la sospensione, salvo ragionevole previsione di esito favorevole e sollecito definizione. Ha inoltre considerato che non risultano elementi certi circa la presentazione della istanza di sanatoria. Per effetto di quanto sopra il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. n. 380 del 2001, art. 36
Disciplina il permesso a costruire in sanatoria; la Corte osserva che il rilascio del permesso in sanatoria può essere logicamente incompatibile con l'ordine di demolizione e quindi giustificare la sospensione, ma la sola pendenza della domanda non basta
codice di procedura penale, art. 616
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di somme alla Cassa delle ammende per ricorso inammissibile; la Corte lo applica per irrogare la sanzione pecuniaria di euro 3.000,00
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. III, 18/11/2014 n. 47402; Sez. III, 22/08/2016 n. 35201; Sez. III, 21/11/2007 n. 42978
Consolidata giurisprudenza che stabilisce: il rilascio effettivo del permesso in sanatoria o una ragionevole prospettiva di sollecita definizione favorevole possono giustificare la sospensione dell'ordine di demolizione; la mera pendenza della domanda o del suo ricorso non è sufficiente
Massime di principio
- La mera presentazione di una istanza di permesso a costruire in sanatoria non sospende automaticamente un ordine di demolizione già confluito in sentenza penale definitiva; è necessario il rilascio del titolo o una concreta e rapida prospettiva di esito favorevole per ottenere la sospensione
- Il giudice dell'esecuzione valuta la richiesta in funzione dell'ordine contenuto nella sentenza penale definitiva: le contestazioni sulla notificazione di un provvedimento amministrativo sono rilevanti solo nella misura in cui incidono direttamente sulla validità dell'ordine giudiziale o sulla titolarità/posizione processuale del richiedente
- L'inottemperanza a un ordine amministrativo di demolizione può produrre effetti trasferitivi (acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale) e il giudice può considerare tali effetti nella valutazione della richiesta di sospensione
- Spetta al ricorrente l'onere di fornire prove certe della presentazione della domanda di sanatoria e degli elementi che rendano probabile una rapida definizione favorevole; la mancanza di tali elementi rende il ricorso inammissibile o infondato
- Le impugnazioni temerarie o infondate possono essere sanzionate con condanne alle spese e con somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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