Cassazione Civile, Ordinanza n. 28448/2024 del 05/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditori)
La controversia
La lite trae origine dall'azione proposta da più soggetti, persone fisiche e società, contro un ragioniere al quale imputavano l'inadempimento degli obblighi professionali di tenuta della contabilità e di consulenza fiscale e societaria, con conseguenti danni patrimoniali. In giudizio era stata prodotta una scrittura privata sottoscritta dal professionista, contenente il riconoscimento di essere debitore per una somma complessiva riferita a cartelle esattoriali, imposte non versate, mancata presentazione di dichiarazioni e bilanci, e credito IVA non indicato. I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che aveva limitato il risarcimento a euro 2.158,53, sostenendo con il primo motivo che la scrittura avesse natura di confessione stragiudiziale e quindi efficacia di piena prova del credito per l'importo indicato; con il secondo motivo deducevano invece che la Corte territoriale avesse erroneamente ristretto l'effetto dell'art. 1988 c.c. al solo rapporto fondamentale inteso come titolo dell'obbligazione, escludendo che la ricognizione di debito coprisse anche l'entità monetaria del credito riconosciuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo, ritenendo che la scrittura non avesse natura confessoria quanto alla quantificazione monetaria del debito, ma abbia accolto il secondo motivo. Ha cassato la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e ha rinviato alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, perché riesamini la domanda assumendo come già provata, per effetto della ricognizione di debito, anche la debenza del maggior importo riconosciuto dal debitore, salvo prova contraria da parte di quest'ultimo circa l'inesistenza, invalidità o estinzione del maggior debito o l'esistenza di elementi impeditivi o modificativi. La Corte ha enunciato il principio di diritto secondo cui il 'rapporto fondamentale' di cui all'art. 1988 c.c. comprende, oltre al titolo dell'obbligazione, anche le concrete articolazioni del rapporto obbligatorio, e dunque il rapporto credito-debito nel suo oggetto, quando esso sia espressamente determinato nella ricognizione.
Norme richiamate
"la promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria"
La presunzione opera non solo sul titolo dell'obbligazione ma, quando il debito è espressamente quantificato nella ricognizione, anche sull'entità del credito riconosciuto; incombe al debitore la prova contraria circa l'inesistenza, invalidità o estinzione del maggior debito.
Le limitazioni proprie della confessione rilevano solo se nello stesso documento coesistano confessione e promessa/ricognizione; la ricognizione di debito, di per sé, non è confessione.
La doglianza è stata proposta come violazione di legge in cassazione.
La Corte ha richiamato il corretto assolvimento degli oneri di allegazione e produzione documentale nel giudizio di legittimità.
Massime di principio
- La promessa di pagamento e la ricognizione di debito hanno natura negoziale e non confessoria; la confessione ha invece ad oggetto fatti sfavorevoli al dichiarante e costituisce dichiarazione di scienza.
- Quando il debitore, nella ricognizione, riconosce espressamente una somma determinata, la presunzione di esistenza del rapporto fondamentale ex art. 1988 c.c. si estende anche al quantum riconosciuto, salvo prova contraria del debitore.
- Il creditore beneficiario della ricognizione non deve provare nuovamente l'entità del credito espressamente riconosciuto; spetta al debitore dimostrare che il maggior debito non è sorto, è invalido o si è estinto, ovvero che sussistano fatti impeditivi, modificativi o estintivi.
- La nozione di 'rapporto fondamentale' non coincide soltanto con il titolo generatore dell'obbligazione, ma può comprendere anche il singolo rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, definito dal suo oggetto, quando questo sia stato specificamente riconosciuto nella dichiarazione.
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