Cassazione Penale, Ordinanza n. 07863/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato l'ordinanza della Corte di cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Messina che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena in anni tre di reclusione ed euro 26.667 di multa per detenzione, all'interno dell'autovettura condotta, di 30 chilogrammi lordi di hashish, ritenendo integrato il reato di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990. Con l'unico motivo di ricorso ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che, ai fini dell'aggravante dell'ingente quantità ex art. 80, comma 2, non sarebbe stato considerato, oltre al mero dato ponderale, anche altri elementi relativi alla personalità dell'imputato.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato perché diretto a sollecitare una diversa valutazione di merito su un aggravante oggettiva, la cui sussistenza dipende esclusivamente dal dato ponderale e qualitativo della sostanza stupefacente. Ha osservato che la motivazione della sentenza impugnata era congrua e coerente, richiamando i principi secondo cui gli elementi soggettivi sono irrilevanti ai fini dell'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990 e che, nel caso concreto, il quantitativo sequestrato integra l'aggravante dell'ingente quantità. Ne è seguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
norma incriminatrice del reato di detenzione di sostanza stupefacente a fini illeciti, posta a base della condanna confermata in appello.
art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990
l'aggravante dell'ingente quantità è configurabile secondo un criterio oggettivo, ancorato al dato ponderale e qualitativo della sostanza, senza rilievo per elementi soggettivi o personalità dell'imputato.
alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017
consente di aumentare oltre il massimo la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- L'aggravante dell'ingente quantità in materia di stupefacenti ha natura oggettiva e si fonda esclusivamente sul quantitativo e sulla qualità della sostanza sequestrata; non rilevano, di regola, elementi soggettivi inerenti alla persona dell'imputato.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del merito quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione congrua e logicamente coerente.
- La soglia dell'ingente quantità, per le droghe leggere, va verificata in rapporto ai parametri tabellari di riferimento e al principio attivo ricavabile dal sequestro.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., con possibile aumento della sanzione pecuniaria nei limiti stabiliti dalla legge.
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