Cassazione Penale, Sentenza n. 22667/2024 del 05/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Pisa del 13/02/2024 che ha rigettato il riesame del decreto del G.i.p. del 22/01/2024 che aveva disposto il sequestro preventivo delle somme sui conti correnti dell'indagata per il reato di appropriazione indebita. La ricorrente deduce: 1) omessa valutazione/omessa motivazione sul fumus commissi delicti, sostenendo l'insussistenza degli elementi costitutivi dell'appropriazione indebita e del furto; 2) illogicità e violazione di legge con riferimento agli artt. 624, 646 e 640 cod. pen. per incompatibilità tra qualificazioni alternative (furto, appropriazione indebita, truffa) e per la mancanza degli elementi costitutivi specifici (interversione del possesso, elemento sottrattivo, artifici o raggiri); 3) omessa motivazione sul periculum in mora del sequestro, rilevando che la ricorrente possiede un immobile, percepisce stipendio e le somme risultano ancora giacenti sui conti, quindi assenza di concreto rischio di dispersione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il fumus commissi delicti fosse integrato poiché il fatto storico non è contestato e può essere alternativamente qualificato come furto o appropriazione indebita; la qualificazione giuridica alternativa non inficia la legittimità del sequestro preventivo, ammesso per entrambe le fattispecie. La Corte ha escluso al momento la sussistenza degli elementi della truffa (art. 640 c.p.) sulla base degli atti acquisiti; ha ritenuto motivata e sufficiente la valutazione del periculum in mora, considerato l'ingente somma sequestrata (euro 416.449,64) sproporzionata rispetto alle capacità reddituali della ricorrente (circa euro 936 mensili) e al valore dell'immobile di proprietà. Le censure difensive sono state considerate, in gran parte, valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità; perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e ad una somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Invocato dalla ricorrente per omissione di motivazione; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia sufficientemente motivato sulla qualificazione alternativa del fatto e sulle ragioni che giustificano il sequestro, per cui non sussiste violazione.
Richiamato dalla difesa come possibile qualificazione alternativa; la Corte ha ritenuto possibile la qualificazione alternativa fatto/fattispecie al livello di fumus, senza che ciò pregiudichi il sequestro preventivo.
art. 646 cod. pen. (appropriazione indebita)
Reato per il quale era stato disposto il sequestro; la Corte ha ritenuto che al livello di fumus gli elementi emergenti dagli atti sono compatibili con l'ipotesi di appropriazione indebita (o, in alternativa, furto), riservando agli accertamenti successivi la verifica sull'eventuale interversione del possesso.
Proposto dalla difesa quale diversa qualificazione; la Corte ha ritenuto al momento che manchino elementi probatori degli artifici o raggiri necessari per la truffa, per cui tale ipotesi è esclusa allo stato.
art. 316 cod. proc. pen. (sequestro conservativo) / principi sul periculum in mora
La Corte ha richiamato la giurisprudenza sulle esigenze anticipatorie e sul periculum in mora: il pericolo va valutato in relazione all'entità del credito/profitto, alla natura del bene (somma di denaro) e alla situazione patrimoniale e reddituale del soggetto; nel caso il periculum è stato ritenuto fondato per la sproporzione tra somma sequestrata e capacità reddituale/patrimoniale.
Norma richiamata per la condanna alle spese e per la comminazione della sanzione pecuniaria (Cassa delle ammende) in caso di ricorso inammissibile.
Massime di principio
- La presenza del 'fatto storico' non contestato può bastare, al livello del fumus, per giustificare misure cautelari patrimoniali anche se la qualificazione giuridica (furto vs appropriazione indebita) è controversa; le imputazioni alternative sono ammesse in fase di indagine.
- Per il sequestro preventivo/sequestro conservativo il periculum in mora va valutato con riferimento all'entità del profitto, alla composizione patrimoniale e alla capacità reddituale dell'indagato: una grande somma sproporzionata rispetto ai redditi e ai beni può giustificare il provvedimento.
- La lamentela di omessa o insufficiente motivazione è fondata solo se il giudice non si è confrontato con punti specifici e rilevanti sollevati dalla difesa; mere divergenze di valutazione dei fatti (merito) non bastano e sono inammissibili in Cassazione quando è consentito impugnare solo per violazione di legge.
- L'accertamento definitivo sulla sussistenza degli elementi tipici dei reati (es. interversione del possesso per l'appropriazione indebita, elemento sottrattivo per il furto, artifici e raggiri per la truffa) è rimandato alle indagini e al giudizio: in sede cautelare basta il fumus dimostrabile dai fatti noti.
- Quando si impugna un provvedimento di sequestro, la difesa deve produrre e documentare elementi concreti che smentiscano il periculum (es. valori patrimoniali e reddituali, prova della giacenza e vincolo delle somme) e deve segnalare omissioni motivazionali puntuali, non solo argomentazioni alternative di merito.
- La richiesta di ricorso per cassazione su questioni relative alla valutazione della prova o alla ricostruzione fattuale è spesso preclusa: i motivi devono essere incentrati su profili di diritto e su vizî motivazionali effettivi.
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