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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43887/2022 del 18/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso in Cassazione impugna la sentenza di condanna della Corte di Appello di Bari che aveva riformato l'assoluzione di primo grado. Le censure principali sono: mancata, contraddittoria o illogica motivazione e travisamento della prova (in particolare del riconoscimento operato dalla testimone PERULLI), violazione delle norme sul procedimento e sulla valutazione della prova dichiarativa (omessa confutazione specifica delle ragioni che avevano determinato l'assoluzione in primo grado), mancata valutazione di elementi favorevoli al ricorrente (tabulati telefonici), mancato approfondimento sull'album fotografico che conteneva una sola foto con occhi azzurri e che poteva rendere il riconoscimento suggestivo, inosservanza delle incongruenze tra le dichiarazioni di testimoni (es. CICALA Angelica), rifiuto della Corte di Appello di consentire alla difesa di visionare il DVD con la registrazione prima dell'esame della teste PERULLI e doglianza sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato: ha censurato la Corte di Appello per carenza e insufficienza della "motivazione rafforzata" dovuta quando si riforma totalmente una decisione di primo grado, e per travisamento della prova dichiarativa. Ha rilevato la mancata confutazione analitica degli argomenti dell'assoluzione (insufficiente valenza probatoria del riconoscimento fotografico, unicità della foto con occhi azzurri nell'album, assenza di descrizioni individualizzanti, tabulati telefonici non valutati) e il travisamento delle dichiarazioni della PERULLI (a cui era stato indebitamente attribuito il riferimento all'andatura e al colore dei capelli). Per queste ragioni la sentenza di condanna è stata annullata e la causa rinviata alla Corte di Appello di Bari per un nuovo giudizio, con indicazione di fornire una motivazione adeguata e di rivalutare tutti gli elementi probatori, tenendo conto delle omissioni e del travisamento riscontrati. Le altre censure sono state assorbite dalla decisione di accoglimento del primo motivo.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    comma 1, lett. b), c), e)

    Regola i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha applicato tali lett. per censurare la mancanza o contraddittorietà della motivazione e il travisamento della prova a fondamento della decisione di merito

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Principio dell'obbligo motivazionale: la Corte ricorda che, in caso di riforma totale in appello, l'obbligo di motivazione si intensifica (motivazione "rafforzata") e la sua violazione può integrare il vizio previsto dall'art.125

  • artt. 189 e 192 cod. proc. pen.

    Norme sulla valutazione della prova dichiarativa e sui limiti della valutazione delle dichiarazioni testimoniali; la Cassazione richiede che la valutazione in appello confuti specificamente le ragioni dell'assoluzione basate su tali norme

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Disposizioni sull'istruzione dibattimentale e sugli elementi probatori; la Corte ha rilevato omissioni nella valutazione delle prove dibattimentali

  • art. 178 lett. c) e art. 181 comma 4 cod. proc. pen.

    Norme relative alla prova documentale e all'acquisizione dei mezzi di prova (es. visione DVD): la mancata messa a disposizione/visione in contraddittorio è stata contestata come pregiudizievole per il contraddittorio e il diritto di difesa

  • art. 499 cod. proc. pen.

    Regole sul contraddittorio e sullo svolgimento dell'istruttoria: richiamate a supporto della necessità che l'appello motivi il rinnovato accertamento probatorio

  • art. 24 Cost.

    Principio del diritto di difesa; la Corte evidenzia che omissioni processuali (es. rifiuto visione DVD) possono ledere il diritto costituzionale alla difesa

  • artt. 62-bis e 133 cod. pen.

    Norme sulle circostanze attenuanti e sul trattamento sanzionatorio: il ricorrente ha censurato la mancata valutazione delle attenuanti generiche, la Corte di Cassazione ha ritenuto la censura assorbita dalla decisione sul vizio motivazionale, ma ricorda che le attenuanti devono essere adeguatamente motivate

  • art. 628 cod. pen. e legge 895/1967

    Norme sostanziali relative ai reati contestati (rapina/associata a particulari fattispecie); citate nel capo d'imputazione riformato in appello

Massime di principio

  • Se l'appello riforma integralmente un'assoluzione, il giudice di appello deve fornire una motivazione rafforzata: indicare chiaramente le ragioni per cui i rilievi del primo giudice sono insostenibili e spiegare perché la nuova valutazione probatoria è più persuasiva
  • Il riconoscimento fotografico o oculare basato su elementi non individualizzanti (es. colore degli occhi) è intrinsecamente debole; va valutato criticamente, considerando contesti suggestivi (album con foto eterogenee) e la tempestività della identificazione
  • Il travisamento delle dichiarazioni di una teste (attribuirele affermazioni che non ha reso) costituisce vizio grave e può portare alla cassazione della sentenza di condanna
  • La Corte deve valutare e motivare espressamente la rilevanza di elementi obiettivi di riscontro (es. tabulati telefonici, filmati CCTV) rispetto alle dichiarazioni testimoniali
  • Negare alla difesa la possibilità di visionare o confrontare in contraddittorio mezzi di prova (es. DVD con riprese) prima dell'esame della teste può pregiudicare il diritto di controesame e la regolarità del contraddittorio
  • In presenza di dichiarazioni contrastanti tra testimoni, il giudice di merito deve affrontare esplicitamente le incongruenze e giustificare la preferenza data a una versione rispetto all'altra
  • Le contestazioni circa la mancata concessione delle attenuanti devono essere trattate con motivazione specifica: la sola gravità sociale del fatto non basta a escluderle senza adeguata analisi

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