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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11569/2023 del 03/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un dipendente del gruppo ferroviario, licenziato per giusta causa nel 2012 e successivamente reintegrato con sentenza poi passata in giudicato, che aveva aderito alla manifestazione di interesse del 13 aprile 2017 per accedere alle prestazioni straordinarie del Fondo di sostegno al reddito e dell'occupazione del personale del gruppo Ferrovie dello Stato. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado e respinto la domanda, ritenendo che la sottoscrizione del verbale di conciliazione in sede sindacale, con rinuncia a preavviso, ferie, indennità sostitutiva e a ogni controversia, fosse condizione necessaria e che, se il lavoratore avesse rinunciato al contenzioso sul licenziamento, sarebbero venuti meno i presupposti di anzianità e contribuzione richiesti per l'accesso al Fondo. Il ricorrente denuncia, con due motivi entrambi ex art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 2113 c.c. e del d.m. n. 86984 del 2015: sostiene che i requisiti di anzianità e contributivi dovevano essere valutati alla data di presentazione della domanda e della graduatoria, già maturati anche per effetto della reintegrazione; la successiva conciliazione era solo un adempimento finale e non poteva cancellare retroattivamente i requisiti già cristallizzati. Deduce inoltre che la Corte territoriale ha erroneamente attribuito alla transazione un effetto sostitutivo della sentenza di reintegrazione, mentre nessun accordo era stato sottoscritto e, comunque, la rinuncia non avrebbe potuto incidere su diritti già acquisiti come anzianità e contribuzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi di ricorso. Ha respinto l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla società controricorrente, richiamando i principi già affermati in tema di deposito degli atti e fascicolo di parte. Nel merito ha affermato che la Corte d'appello aveva equivocato la sequenza procedurale prevista dalla manifestazione di interesse: i requisiti di accesso al Fondo si cristallizzano al momento della presentazione della domanda e della formazione della graduatoria; solo dopo l'individuazione dei soggetti utilmente collocati è richiesta la sottoscrizione dell'accordo individuale di risoluzione consensuale in sede sindacale. La rinuncia successiva non può eliminare i requisiti già maturati né sovrapporsi alla verifica iniziale dell'anzianità e della contribuzione, anche se la conciliazione è condizione necessaria per l'accesso su base volontaria. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila, in diversa composizione, per un nuovo esame della domanda alla luce dei principi enunciati e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È la norma processuale invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge; la Corte esamina le censure come doglianze di diritto.

  • art. 2113 c.c.

    La Corte afferma che la rinuncia o transazione in sede sindacale, prevista come passaggio successivo nella procedura, non può essere letta come idonea a cancellare i requisiti di anzianità e contribuzione già cristallizzati alla data della domanda.

  • art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.

    L'onere di deposito degli atti e documenti del ricorso può essere assolto anche mediante la produzione del fascicolo di parte del giudizio di merito, in base al principio di strumentalità delle forme.

  • art. 366, n. 6 c.p.c.

    Resta fermo l'onere di specifica indicazione degli atti e documenti necessari al reperimento degli stessi, a pena di inammissibilità.

  • d.m. n. 86984 del 2015

    Costituisce la disciplina richiamata per l'accesso al Fondo; la Corte interpreta la procedura nel senso che la verifica dei requisiti precede la conciliazione finale.

Massime di principio

  • Nelle procedure di accesso a fondi o benefici condizionati a più fasi, i requisiti soggettivi devono essere verificati con riferimento al momento previsto dal regolamento per la selezione o la graduatoria, e non possono essere travolti da adempimenti successivi richiesti per la sola perfezione dell'adesione.
  • La sottoscrizione di un verbale di risoluzione consensuale o di una transazione può costituire condizione finale di accesso al beneficio, ma non può essere utilizzata per negare retroattivamente requisiti già maturati e cristallizzati in esito alla procedura selettiva.
  • In tema di rinunce e transazioni lavoristiche, la valutazione della loro efficacia deve rispettare la sequenza procedurale prevista dal regolamento applicabile, evitando di confondere la fase di accertamento dei requisiti con quella di perfezionamento dell'adesione.
  • L'improponibilità o l'inammissibilità del ricorso per cassazione non può essere desunta da mere formalità di deposito se l'onere di cui all'art. 369 c.p.c. risulta sostanzialmente adempiuto secondo i principi di strumentalità delle forme processuali.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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