Cassazione Penale, Sentenza n. 30202/2023 del 12/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge, dedotta dal Procuratore Generale, relativa all'omessa applicazione, da parte del Tribunale di Firenze nella sentenza di patteggiamento, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista per la guida in stato di ebbrezza (art. 186, commi 2, lett. b, 2-bis e 2-sexies, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285). Il PG ha chiesto l'annullamento limitato a tale omissione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e ha disposto il rinvio al Tribunale di Firenze per nuovo giudizio sul punto. La Corte ha motivato richiamando la propria giurisprudenza secondo cui, anche in caso di patteggiamento (art. 444 c.p.p.), il giudice deve disporre la sospensione della patente trattandosi di sanzione amministrativa accessoria, non di pena accessoria; ha escluso che i criteri della Corte EDU sul carattere "penale" delle sanzioni possano impedire al legislatore di prevedere pluralità di sanzioni applicabili nello stesso procedimento. La motivazione è stata resa in forma semplificata richiamando il decreto del Primo Presidente n. 84/2016.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), art. 186
commi 2, lett. b, 2-bis e 2-sexies
La norma punisce la guida in stato di ebbrezza e prevede, oltre alla responsabilità penale, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente; la Corte interpreta che tale sospensione debba essere ordinata anche quando la responsabilità penale è definita con patteggiamento
Codice di procedura penale, art. 444
sentenza di patteggiamento
Regola la definizione per patteggiamento; la Corte afferma che l'applicazione del rito speciale non esclude l'obbligo di imporre le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge
Decreto del Primo Presidente n. 84
Autorizza la motivazione semplificata della Corte di Cassazione quando si applicano principi giurisprudenziali consolidati; qui è stato richiamato per motivare sinteticamente l'annullamento parziale
Massime di principio
- In caso di definizione del procedimento con patteggiamento (art. 444 c.p.p.), il giudice deve comunque applicare le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge (es. sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza).
- La sospensione della patente è qualificata come sanzione amministrativa accessoria e non come pena accessoria; perciò non è esclusa dall'applicazione in caso di patteggiamento.
- Le considerazioni della Corte EDU sul carattere sostanzialmente penale di alcune sanzioni non impediscono al legislatore di prevedere, e al giudice di applicare, più sanzioni (penali e amministrative) conseguenti al medesimo fatto, nei limiti del rispetto dei principi costituzionali e sovranazionali.
- Se il giudice omette di applicare una sanzione amministrativa obbligatoria, la Cassazione può annullare la sentenza limitatamente a tale omissione e rinviare al giudice di merito per pronunciarsi sul punto.
- Quando la Corte di Cassazione applica principi giurisprudenziali consolidati può motivare in forma semplificata ai sensi del decreto del Primo Presidente n. 84/2016.
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