Cassazione Civile, Ordinanza n. 27163/2025 del 10/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un avvocato aveva agito davanti al Tribunale chiedendo il risarcimento dei danni asseritamente derivati dalla negligenza di due consulenti fiscali e tributari che curavano lo studio legale, deducendo di avere pagato IRAP dal 1998 al 2014 senza che ne ricorressero i presupposti. Il Tribunale aveva accolto in parte la domanda, condannando i professionisti in solido per l'indebito versamento IRAP fino al 2010 e accogliendo la manleva verso gli assicuratori. In appello, la decisione era stata riformata: la Corte territoriale aveva escluso il diritto risarcitorio ritenendo maturata la decadenza ex art. 1957 c.c., applicato in combinato disposto con l'art. 38 c.c., sul presupposto che il creditore non avesse intrapreso tempestivamente azioni nei confronti dello studio associato. Il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione degli artt. 38 c.c. e 1957 c.c., sostenendo che la responsabilità ex art. 38 c.c. è diretta e solidale, non assimilabile alla fideiussione e non soggetta al termine decadenziale proprio di quest'ultima; con il secondo motivo, in subordine, ha sostenuto che, anche a voler applicare l'art. 1957 c.c., sarebbe stato sufficiente agire tempestivamente contro uno dei coobbligati solidali, e comunque l'azione proposta contro i professionisti avrebbe impedito la decadenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo la questione già risolta in conformità a giurisprudenza consolidata che assimila la responsabilità personale e solidale di chi agisce per un'associazione non riconosciuta a una garanzia ex lege soggetta all'art. 1957 c.c. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, ai fini dell'art. 1957 c.c., è sufficiente che il creditore proponga tempestivamente l'azione giudiziale nei confronti del debitore principale o del fideiussore/obbligato solidale, a sua scelta, e che nel caso concreto la domanda era stata notificata entro sei mesi dalla revoca del mandato, momento assunto come dies a quo. La sentenza d'appello è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Firenze, che dovrà anche provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
in proprio ex art. 86 cod. proc. civ.
Richiamato solo per la difesa personale dell'avvocato ricorrente; non incide sulla ratio decidendi.
ai sensi del combinato disposto dell’art. 38 comma 2 c.c.
La responsabilità di chi agisce in nome e per conto di un'associazione non riconosciuta è personale e solidale, accessoria rispetto a quella dell'ente e assimilabile a una garanzia ex lege; il creditore deve provare la concreta attività svolta per conto dell'associazione.
ai sensi del combinato disposto dell’art. 38 comma 2 c.c. e dell’art. 1957 comma 1 c.c.
Si applica alla responsabilità personale e solidale dell'associato; il creditore deve agire giudizialmente entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, ma è sufficiente l'azione tempestiva nei confronti del debitore principale o del fideiussore/obbligato solidale a sua scelta.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.
Norma sul vizio di violazione o falsa applicazione di legge posta a fondamento dei motivi di ricorso.
il primo motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 cod. proc. civ.
Il motivo è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte e il ricorso non offre elementi per mutarla.
in base agli artt. 1292 e 1294 c.c.
Richiamati dal ricorrente per sostenere che l'azione verso un coobbligato solidale interrompe la decadenza anche verso gli altri.
in base agli artt. 1292 e 1294 c.c.
Richiamato dal ricorrente a sostegno dell'efficacia solidale dell'azione tempestiva proposta contro uno dei condebitori.
la trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
Norma processuale sul rito camerale in Cassazione.
Massime di principio
- La responsabilità personale e solidale di chi agisce in nome e per conto di un'associazione non riconosciuta, compresa l'associazione tra professionisti, è assimilabile a una garanzia personale ex lege e soggiace al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c.
- Ai fini dell'art. 1957 c.c., il dies a quo decorre dal momento in cui il creditore ha conoscenza del fatto generatore del danno e può far valere giudizialmente il proprio diritto, non essendo necessario attendere ulteriori sviluppi.
- Per evitare la decadenza ex art. 1957 c.c. non è necessario agire necessariamente contro il debitore principale: è sufficiente la proposizione tempestiva dell'azione nei confronti del debitore principale oppure del fideiussore/obbligato solidale, a scelta del creditore.
- Nell'azione ex art. 38 c.c. l'onere probatorio riguarda non la mera carica rivestita, ma la concreta attività negoziale svolta in nome e per conto dell'associazione e nell'interesse di questa.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile ex art. 360-bis n. 1 c.p.c. quando censura una soluzione già conforme a giurisprudenza consolidata senza offrire argomenti idonei a mutare l'orientamento.
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