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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02250/2026 del 20/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione non esamina il motivo di merito e dispone la riqualificazione del ricorso come appello cautelare reale, ordinando la trasmissione degli atti al Tribunale di Bari competente ai sensi dell'art. 322-bis c.p.p. In sostanza, il ricorso non viene deciso come ricorso per cassazione, ma convertito nel mezzo di impugnazione corretto.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Un soggetto sottoposto a sequestro preventivo di una somma di euro 24.000 per il reato di ricettazione ha chiesto al giudice per le indagini preliminari la revoca del vincolo. Il giudice ha rigettato l'istanza. Contro tale ordinanza l'interessato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un solo motivo, centrato sulla asserita carenza di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi del delitto contestato, in particolare sulla provenienza delittuosa delle banconote e sulla finalità perseguita per l'accertamento dei fatti. La Corte, tuttavia, non entra nel merito di tali doglianze e qualifica l'impugnazione come appello cautelare reale, poiché il provvedimento che decide sulla richiesta di revoca del sequestro non è tra quelli direttamente ricorribili per cassazione.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    richiamato come titolo del reato per cui era stato disposto il sequestro preventivo della somma

  • art. 321, comma 3, c.p.p.

    indicato come base procedurale del sequestro preventivo su richiesta del pubblico ministero e del provvedimento del gip sulla revoca

  • art. 568, comma 2, c.p.p.

    ritenuto non applicabile in via generale al provvedimento in materia di sequestro, essendo riferito ai provvedimenti sulla libertà personale e alle sentenze

  • art. 322-bis c.p.p.

    indicato come unico strumento esperibile per impugnare il decreto che decide sulla revoca del sequestro preventivo, con conseguente conversione del ricorso in appello cautelare reale

Massime di principio

  • Il decreto del giudice per le indagini preliminari che provvede sulla richiesta di revoca del sequestro preventivo non è, di regola, direttamente ricorribile per cassazione se non vi è una specifica previsione di legge.
  • Quando l'impugnazione è proposta con mezzo non consentito, il giudice di legittimità può riqualificarla nel rimedio corretto se questo è quello previsto dall'ordinamento per il provvedimento impugnato.
  • Avverso i provvedimenti in materia di revoca del sequestro preventivo richiesto dal pubblico ministero, il rimedio esperibile è l'appello cautelare reale ex art. 322-bis c.p.p., non il ricorso immediato per cassazione.
  • La carenza di motivazione dedotta contro il provvedimento cautelare reale non viene esaminata nel merito se l'impugnazione è proposta con un mezzo processualmente errato e va prima correttamente qualificata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSequestroSequestro preventivo
RamiProcesso penaleMisure cautelari
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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