Cassazione Civile, Ordinanza n. 36098/2021 del 23/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da un giudizio tributario in cui la Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'Ufficio, ritenendo mancante il deposito della ricevuta di spedizione della raccomandata contenente l'atto di appello, in asserita violazione degli artt. 22 e 53 del d.lgs. n. 546/1992. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 53, comma 2, e 22, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che, nel caso di notificazione dell'appello a mezzo posta, non è indefettibile il deposito della sola ricevuta di spedizione, potendo rilevare gli elementi risultanti dall'avviso di ricevimento ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha richiamato i principi espressi dalle Sezioni Unite in tema di notificazione a mezzo del servizio postale nel processo tributario, secondo cui il termine per la costituzione decorre dalla ricezione del plico da parte del destinatario e non dalla spedizione, e il deposito dell'avviso di ricevimento può essere idoneo a sostituire la ricevuta di spedizione se l'avviso reca attestazione postale della data di spedizione. Ha inoltre considerato che, nel caso concreto, l'avviso di ricevimento recava data e timbro postale e che l'Ufficio si era costituito tempestivamente in appello entro trenta giorni dalla notifica. Ne è conseguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla CTR Calabria in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Nel processo tributario, ai fini della costituzione e della verifica della tempestività dell'impugnazione notificata a mezzo posta, non è richiesto in modo assoluto il solo deposito della ricevuta di spedizione, potendo assumere rilievo anche l'avviso di ricevimento secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
La disciplina della costituzione dell'appellante nel processo tributario va letta in combinazione con la regola sulla notificazione postale; l'inammissibilità non può essere affermata in modo automatico quando gli elementi dell'avviso di ricevimento consentano di verificare la tempestività.
Il ricorso per cassazione è stato proposto deducendo un vizio processuale per violazione delle norme sulla costituzione e sull'ammissibilità dell'appello.
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando l'impugnazione è notificata direttamente a mezzo del servizio postale, il termine di trenta giorni per la costituzione decorre dalla ricezione del plico da parte del destinatario, o da evento equipollente previsto dalla legge, non dalla data di spedizione.
- Non costituisce causa automatica di inammissibilità dell'appello il deposito dell'avviso di ricevimento in luogo della ricevuta di spedizione, purché l'avviso sia assistito da attestazione dell'ufficio postale sulla data di spedizione e sia quindi idoneo a svolgere la medesima funzione probatoria.
- In mancanza di un'attestazione postale idonea sulla data di spedizione, la mera indicazione manuale o dattilografica della data sull'avviso di ricevimento non basta da sola, salvo che la ricezione del plico risulti comunque certificata entro il termine decadenziale per l'impugnazione.
- Ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione, il giudice deve valorizzare tutti gli elementi documentali che attestino in modo affidabile spedizione, ricezione e rispetto del termine, senza arrestarsi a un formalismo non richiesto dalla funzione probatoria della norma.
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