Cassazione Civile, Ordinanza n. 34453/2021 del 16/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di rettifica e liquidazione per imposta di registro relativo a una cessione di ramo d'azienda intervenuta tra due società e a un successivo atto integrativo. In primo grado il ricorso delle società era stato accolto solo in parte, con rideterminazione del valore del bene aziendale ceduto e dell'avviamento; in appello la CTR Lombardia ha invece annullato integralmente l'avviso, ritenendo che l'Ufficio avesse attribuito all'avviamento un valore basato su un criterio ipotetico e non avesse considerato le passività connesse alla cessione. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 51 e 52 del DPR 131/1986, sostenendo che la CTR aveva errato nell'annullare integralmente l'atto per la mancata considerazione delle passività e per aver ritenuto inesistente l'avviamento solo perché l'impresa aveva subito perdite negli esercizi precedenti; (2) nullità della sentenza per violazione dell'art. 7 del D.Lgs. 546/1992 e dell'art. 360 n. 4 c.p.c., deducendo che, nel processo tributario di impugnazione-merito, il giudice non poteva limitarsi ad annullare l'avviso, ma avrebbe dovuto rideterminare nel merito la pretesa fiscale eventualmente corretta.
La decisione
La Corte ha ritenuto entrambi i motivi fondati. Ha affermato che, in materia di imposta di registro sulla cessione d'azienda, il valore dell'avviamento non può essere escluso soltanto perché l'impresa abbia registrato perdite negli esercizi precedenti e che il giudizio tributario è un giudizio di impugnazione-merito, per cui, ove l'atto sia ritenuto invalido per ragioni sostanziali e non formali, il giudice deve esaminare la pretesa nel merito e rideterminarla entro i limiti delle domande. Poiché la CTR aveva annullato integralmente l'avviso senza svolgere un effettivo giudizio di merito sulla corretta quantificazione dell'avviamento, la Cassazione ha cassato la sentenza e ha rinviato alla CTR Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 51 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Per la determinazione della base imponibile nell'imposta di registro sulla cessione d'azienda il valore dell'avviamento va valutato secondo i criteri normativi richiamati dalla giurisprudenza, senza escluderlo automaticamente in presenza di perdite pregresse.
art. 52 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
È richiamato dal ricorrente per censurare l'annullamento integrale dell'avviso di rettifica e liquidazione.
art. 7 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario il giudice deve decidere nel merito la pretesa fiscale e non limitarsi, per ragioni sostanziali, all'annullamento dell'atto impugnato.
Le censure sono proposte rispettivamente per violazione di legge e nullità della sentenza.
art. 2, comma 4, D.P.R. 31 luglio 1996, n. 460
Per la determinazione dell'avviamento delle aziende la percentuale di redditività va parametrata alla media dei ricavi accertati o dichiarati nei tre periodi d'imposta anteriori al trasferimento, applicando il moltiplicatore previsto.
art. 51, comma 4, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La norma va letta nel senso che il valore dell'avviamento si calcola sui redditi ritraibili dall'azienda ceduta al lordo delle imposte, con i criteri indicati dalla normativa regolamentare richiamata.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario di impugnazione-merito, se il giudice ritiene invalido l'avviso per vizi sostanziali, non può fermarsi all'annullamento dell'atto ma deve rideterminare la pretesa fiscale nel merito entro i limiti delle domande.
- In tema di imposta di registro sulla cessione d'azienda, l'avviamento è un elemento valutativo che non può essere escluso per la sola presenza di perdite negli esercizi precedenti o successivi, dovendo essere oggetto di accertamento di fatto secondo i criteri legali di stima.
- La quantificazione dell'avviamento commerciale deve essere ricondotta ai parametri normativi che valorizzano la media dei ricavi dei periodi anteriori al trasferimento, non ai soli utili operativi, e va effettuata al lordo delle imposte.
- La mera allegazione di passività connesse alla cessione non è di per sé sufficiente a giustificare l'annullamento totale della rettifica fiscale, se il giudice non verifica in concreto la corretta misura della base imponibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34446/2021 del 16/11/2021
- ordinanza_civile · 16 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34447/2021 del 16/11/2021
- ordinanza_civile · 16 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34448/2021 del 16/11/2021
- ordinanza_civile · 16 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34449/2021 del 16/11/2021
- ordinanza_civile · 16 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34450/2021 del 16/11/2021
- ordinanza_civile · 16 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34451/2021 del 16/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →