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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34453/2021 del 16/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di rettifica e liquidazione per imposta di registro relativo a una cessione di ramo d'azienda intervenuta tra due società e a un successivo atto integrativo. In primo grado il ricorso delle società era stato accolto solo in parte, con rideterminazione del valore del bene aziendale ceduto e dell'avviamento; in appello la CTR Lombardia ha invece annullato integralmente l'avviso, ritenendo che l'Ufficio avesse attribuito all'avviamento un valore basato su un criterio ipotetico e non avesse considerato le passività connesse alla cessione. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 51 e 52 del DPR 131/1986, sostenendo che la CTR aveva errato nell'annullare integralmente l'atto per la mancata considerazione delle passività e per aver ritenuto inesistente l'avviamento solo perché l'impresa aveva subito perdite negli esercizi precedenti; (2) nullità della sentenza per violazione dell'art. 7 del D.Lgs. 546/1992 e dell'art. 360 n. 4 c.p.c., deducendo che, nel processo tributario di impugnazione-merito, il giudice non poteva limitarsi ad annullare l'avviso, ma avrebbe dovuto rideterminare nel merito la pretesa fiscale eventualmente corretta.

La decisione

La Corte ha ritenuto entrambi i motivi fondati. Ha affermato che, in materia di imposta di registro sulla cessione d'azienda, il valore dell'avviamento non può essere escluso soltanto perché l'impresa abbia registrato perdite negli esercizi precedenti e che il giudizio tributario è un giudizio di impugnazione-merito, per cui, ove l'atto sia ritenuto invalido per ragioni sostanziali e non formali, il giudice deve esaminare la pretesa nel merito e rideterminarla entro i limiti delle domande. Poiché la CTR aveva annullato integralmente l'avviso senza svolgere un effettivo giudizio di merito sulla corretta quantificazione dell'avviamento, la Cassazione ha cassato la sentenza e ha rinviato alla CTR Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 51 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Per la determinazione della base imponibile nell'imposta di registro sulla cessione d'azienda il valore dell'avviamento va valutato secondo i criteri normativi richiamati dalla giurisprudenza, senza escluderlo automaticamente in presenza di perdite pregresse.

  • art. 52 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    È richiamato dal ricorrente per censurare l'annullamento integrale dell'avviso di rettifica e liquidazione.

  • art. 7 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel processo tributario il giudice deve decidere nel merito la pretesa fiscale e non limitarsi, per ragioni sostanziali, all'annullamento dell'atto impugnato.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure sono proposte rispettivamente per violazione di legge e nullità della sentenza.

  • art. 2, comma 4, D.P.R. 31 luglio 1996, n. 460

    Per la determinazione dell'avviamento delle aziende la percentuale di redditività va parametrata alla media dei ricavi accertati o dichiarati nei tre periodi d'imposta anteriori al trasferimento, applicando il moltiplicatore previsto.

  • art. 51, comma 4, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    La norma va letta nel senso che il valore dell'avviamento si calcola sui redditi ritraibili dall'azienda ceduta al lordo delle imposte, con i criteri indicati dalla normativa regolamentare richiamata.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario di impugnazione-merito, se il giudice ritiene invalido l'avviso per vizi sostanziali, non può fermarsi all'annullamento dell'atto ma deve rideterminare la pretesa fiscale nel merito entro i limiti delle domande.
  • In tema di imposta di registro sulla cessione d'azienda, l'avviamento è un elemento valutativo che non può essere escluso per la sola presenza di perdite negli esercizi precedenti o successivi, dovendo essere oggetto di accertamento di fatto secondo i criteri legali di stima.
  • La quantificazione dell'avviamento commerciale deve essere ricondotta ai parametri normativi che valorizzano la media dei ricavi dei periodi anteriori al trasferimento, non ai soli utili operativi, e va effettuata al lordo delle imposte.
  • La mera allegazione di passività connesse alla cessione non è di per sé sufficiente a giustificare l'annullamento totale della rettifica fiscale, se il giudice non verifica in concreto la corretta misura della base imponibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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