Cassazione Penale, Ordinanza n. 22000/2025 del 11/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi erano in parte reiterativi di doglianze già esaminate e respinte in appello, in parte aspecifici e in parte manifestamente infondati. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di truffa. Il primo motivo contestava la correttezza della motivazione sulla responsabilità, sostenendo in sostanza l'erroneità della ricostruzione degli artifizi e raggiri; la Corte di cassazione lo ha ritenuto reiterativo di censure già svolte in appello e disattese con motivazione ritenuta ineccepibile, fondata sulle dichiarazioni della persona offesa e su riscontri testimoniali e documentali. Il secondo motivo riguardava l'aggravante del danno di rilevante gravità, ma è stato giudicato aspecifico perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato anche i singoli esborsi di euro 2.000. Il terzo e il quarto motivo attenevano al trattamento sanzionatorio e al diniego della sospensione condizionale della pena; sono stati considerati manifestamente infondati e comunque ripetitivi, poiché la Corte d'appello aveva motivato sia la scelta di una pena superiore al minimo edittale sia l'esclusione del beneficio per mancanza di una prognosi favorevole sulla futura condotta dell'imputato.
Norme richiamate
danno di rilevante gravità
L'aggravante è stata ritenuta configurabile anche avendo riguardo ai singoli esborsi di euro 2.000, non soltanto all'entità complessiva del pregiudizio arrecato.
Il delitto di truffa è stato ritenuto integrato sulla base di artifizi e raggiri desunti dalle dichiarazioni della persona offesa, corroborate da riscontri testimoniali e documentali.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitino a riprodurre censure già dedotte in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La contestazione della motivazione sulla responsabilità è inammissibile quando non si misura con l'apparato argomentativo del giudice di merito, specie se fondato su dichiarazioni della persona offesa riscontrate da elementi testimoniali e documentali.
- L'aggravante del danno di rilevante gravità può essere valutata anche con riferimento a singoli esborsi o singole vicende dannose, non essendo necessario che il giudizio si fondi solo sull'ammontare complessivo del pregiudizio.
- Le censure sul trattamento sanzionatorio e sul diniego della sospensione condizionale sono infondate quando la sentenza di merito dia conto in modo congruo della scelta della pena e dell'assenza di una prognosi favorevole sul futuro comportamento dell'imputato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso determina la condanna alle spese processuali e al versamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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