Cassazione Penale, Ordinanza n. 15819/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d'appello che aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Dal testo emerge che il primo motivo riguardava una dedotta erronea indicazione di un'aggravante nel capo di imputazione, lamentata come incidente sul trattamento sanzionatorio, ma il motivo non risultava già dedotto in appello ed era formulato in modo generico, senza specificare in che modo l'errore avesse inciso sulla pena. Gli altri cinque motivi riproducevano censure già esaminate e respinte dai giudici di merito: contestavano la sussistenza dei tratti costitutivi dei reati, l'insussistenza dei presupposti, anche putativi, per applicare l'art. 393-bis c.p., la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p. riferita alle lesioni, la decisione di non riconoscere la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva ex art. 69, comma 4, c.p., nonché la misura della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto tali censure inammissibili perché non consentite in sede di legittimità, generiche o meramente reiterative di doglianze già disattese con motivazione corretta e non illogica dai giudici di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il primo motivo era nuovo rispetto all'appello e comunque generico; gli altri motivi erano la semplice riproposizione di questioni già vagliate e respinte in modo giuridicamente corretto, coerente con le risultanze probatorie e immune da travisamenti o manifeste incongruenze logiche. In conseguenza dell'inammissibilità, sono state applicate le statuizioni conseguenti previste dall'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
richiamato per escludere che nel caso fossero ravvisabili, anche solo in via putativa, gli estremi che ne legittimano l'applicazione
citato come aggravante riferita alle lesioni, ritenuta correttamente applicata dai giudici di merito
richiamato per escludere la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva
richiamato per le conseguenze economiche e processuali derivanti dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso
Sez. 3, Sentenza n. 29723 del 22/05/2024 Rv. 286747
citata a sostegno della manifesta infondatezza dei dubbi di legittimità costituzionale prospettati dalla difesa
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure nuove, se non dedotte nei precedenti gradi di merito, quando ciò si traduca in un sindacato di merito surrettizio.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono generici, ossia non chiariscono in concreto la decisività dell'errore denunciato o il nesso tra il vizio dedotto e la decisione impugnata.
- Sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre censure già esaminate e motivatamente respinte dai giudici di merito, se la motivazione impugnata è logicamente coerente e priva di travisamenti su aspetti decisivi.
- La deduzione della non applicabilità dell'art. 393-bis c.p. richiede la concreta allegazione dei presupposti, anche putativi, che possano legittimare la reazione dell'agente; in mancanza, la censura resta meramente assertiva.
- La richiesta di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva deve confrontarsi con il limite previsto dall'art. 69, comma 4, c.p.; la sua contestazione non può fondarsi su dubbi astratti o manifestamente infondati di legittimità costituzionale.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono le conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.
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