Cassazione Penale, Ordinanza n. 09549/2025 del 07/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeI ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per il reato di cui all'art. 6-bis l. 401/1989 è rimasta ferma; l'assoluzione per il reato di cui all'art. 432 c.p. non è stata oggetto di modifica.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la loro condanna per il reato di cui all'art. 6-bis della legge n. 401 del 1989 e li aveva assolti dal reato di cui all'art. 432 c.p. I motivi dedotti riguardavano: violazione di legge sull'affermazione della responsabilità e travisamento dei fatti emergenti dalla visione delle immagini; vizio di motivazione, assumendo che la sosta nei pressi dei luoghi coinvolti dall'azione di violenza non fosse stata oggetto di previo accordo con il gruppo di tifosi; violazione della regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. La Suprema Corte ha ritenuto che le censure riproponessero questioni di fatto già esaminate nei gradi di merito e mirassero a una rivalutazione del compendio probatorio non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che la motivazione della Corte territoriale era congrua, fondata su risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica. In relazione al travisamento, la Corte ha ribadito che è deducibile solo quando il giudice di merito fondi la decisione su una prova inesistente o su un risultato probatorio obiettivamente diverso da quello reale, non quando si chieda una diversa lettura del fatto e delle prove.
Norme richiamate
Norma posta a fondamento della condanna confermata in appello; la Corte di cassazione non ne ha riconsiderato il merito perché le censure miravano a una rivalutazione del fatto.
Norma richiamata come reato per il quale la Corte d'appello aveva assolto gli imputati; la decisione assolutoria non è stata modificata in sede di legittimità.
Richiamato implicitamente in relazione ai motivi di ricorso per violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova, ma senza indicazione espressa nel testo.
Base della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del fatto o una diversa lettura delle prove già scrutinare dal giudice di merito, quando la motivazione impugnata sia congrua e non manifestamente illogica.
- Il vizio di travisamento della prova è deducibile solo se la decisione di merito si fonda su una prova inesistente oppure su un esito probatorio obiettivamente e incontestabilmente diverso da quello reale; non coincide con il travisamento del fatto o con la richiesta di una diversa ricostruzione del materiale istruttorio.
- Le censure che ripropongono integralmente questioni già esaminate nei gradi di merito e che attaccano il merito dell'apprezzamento probatorio sono inammissibili in sede di legittimità.
- La motivazione di merito è insindacabile in cassazione quando sia sorretta da risultanze oggettive e non presenti vizi di manifesta illogicità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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