Cassazione Penale, Ordinanza n. 36318/2025 del 07/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia del 20/09/2024, censurando la mancata riqualificazione dei fatti contestati nella fattispecie lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Secondo il ricorso, la condotta avrebbe dovuto essere sussunta nell'ipotesi di lieve entità. La Corte di appello aveva però già respinto la medesima censura, valorizzando in modo complessivo la seriale e giornaliera attività di spaccio di consistenti quantità di cocaina, svolta per un lungo periodo in tutta la provincia di Perugia e per conto di un altro soggetto, elementi ritenuti incompatibili con l'occasionalità della condotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la doglianza fosse sostanzialmente reiterativa di una censura già adeguatamente confutata dal giudice di appello. Ha condiviso la valutazione della Corte territoriale, che aveva escluso l'ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 sulla base della serialità, della quotidianità, della quantità di sostanza e della protrazione nel tempo dell'attività di spaccio. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
l'ipotesi lieve richiede un complesso di elementi concreti compatibili con una minore offensività; non è applicabile quando la condotta di spaccio sia seriale, giornaliera, protratta nel tempo e relativa a quantità consistenti di stupefacente.
la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La verifica dell'ipotesi lieve in materia di stupefacenti deve essere condotta sulla base di una valutazione complessiva dei fatti concreti, considerando quantità, modalità, durata e abitualità della condotta.
- Una attività di spaccio seriale e giornaliera, protratta per lungo tempo e svolta su un territorio ampio, è incompatibile con la qualificazione del fatto come lieve entità.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che ripropone una censura già motivatamente disattesa dal giudice di merito senza confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso determina la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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