Cassazione Civile, Ordinanza n. 16679/2024 del 17/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un dipendente di una azienda sanitaria pubblica, inquadrato come collaboratore professionale sanitario infermiere, volta a ottenere il riconoscimento dell'indennità di coordinamento prevista dall'art. 10 del CCNL comparto sanità biennio economico 2000/2001, sostenendo di avere svolto di fatto le relative funzioni dal 1 dicembre 2012. Il Tribunale aveva respinto la domanda, mentre la Corte d'appello l'aveva accolta riformando la decisione di primo grado, ritenendo sufficiente, ai fini del riconoscimento dell'indennità, la traccia documentale del conferimento delle funzioni da parte di chi avesse potere di conformare la prestazione lavorativa, individuando tale requisito nel provvedimento del Direttore sanitario con cui il lavoratore era stato nominato referente per l'organizzazione e la gestione dei processi infermieristici. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell'art. 435, commi 2 e 3, c.p.c. per avere la Corte d'appello dichiarato improcedibile l'appello nonostante l'omessa notifica del ricorso e del decreto; 2) identica censura, deducendo l'inescusabilità dell'omissione; 3) violazione degli artt. 435, comma 3, e 291 c.p.c. per non avere la Corte rilevato la nullità della notifica per mancato rispetto dei termini a comparire e per non avere ordinato la rinnovazione; 4) omessa pronuncia sulla prescrizione quinquennale dei crediti ex art. 2948 c.c.; 5) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 10 CCNL per avere la Corte territoriale ritenuto provata l'attribuzione delle funzioni di coordinamento sulla base di una errata interpretazione del requisito del riconoscimento formale da parte del Direttore generale. La parte intimata non ha svolto difese in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo infondata la censura di improcedibilità dell'appello, perché nel rito del lavoro, in caso di rinvio d'ufficio dell'udienza di trattazione e successiva notifica tempestiva del ricorso e del decreto in relazione alla nuova udienza, non può essere dichiarata l'improcedibilità. Ha invece accolto il terzo motivo, rilevando che la notifica dell'atto di appello era stata eseguita in vista della nuova udienza del 4 marzo 2021 ma senza il rispetto del termine minimo di 25 giorni previsto per la comparizione; tale nullità non risultava sanata dalla successiva costituzione dell'appellato e il giudice di merito avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della notifica. I motivi quarto e quinto sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Nel rito del lavoro, il rispetto dei termini per la notifica del ricorso e del decreto va valutato con riferimento alla nuova udienza fissata a seguito di rinvio d'ufficio; l'inosservanza può determinare nullità della notifica, non necessariamente improcedibilità del gravame.
In presenza di notifica nulla per mancato rispetto dei termini a comparire, il giudice deve disporne la rinnovazione.
Richiamato dal ricorrente come base della prescrizione quinquennale dei crediti retributivi, ma la questione è rimasta assorbita.
Richiamato unitamente all'art. 116 c.p.c. per contestare la valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito, ma la censura è rimasta assorbita.
Richiamato unitamente all'art. 115 c.p.c. per contestare la valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito, ma la censura è rimasta assorbita.
art. 10 CCNL comparto Sanità biennio economico 2000/2001
Richiamato in relazione al diritto all'indennità di coordinamento e al requisito del conferimento formale delle funzioni; la questione di merito è rimasta assorbita.
Massime di principio
- Nel rito del lavoro, quando l'udienza originariamente fissata venga rinviata d'ufficio prima della sua celebrazione, la tempestività della notifica dell'appello deve essere valutata con riferimento alla nuova udienza e non a quella rinviata e mai celebrata.
- L'omessa notifica dell'atto di appello non comporta automaticamente improcedibilità se, alla luce del concreto svolgimento processuale e del rispetto dei termini rispetto alla nuova udienza, la parte abbia comunque instaurato il contraddittorio in modo compatibile con la ragionevole durata del processo.
- Se la notifica dell'impugnazione è eseguita senza osservare il termine minimo a comparire, il vizio è di nullità del contraddittorio e il giudice deve ordinare la rinnovazione della notifica, non potendo decidere nel merito in assenza di regolare costituzione delle parti.
- Le questioni di merito relative all'accertamento del diritto retributivo restano assorbite quando la decisione di appello venga cassata per vizio processuale concernente la regolare instaurazione del contraddittorio.
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