Cassazione Penale, Sentenza n. 7909/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza di appello che la aveva riformata escludendo l'aggravante di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen. Con ricorso per cassazione si deduceva vizio di motivazione. Durante il procedimento di legittimità la ricorrente ha prodotto la remissione di querela da parte della persona offesa, corredata dall'accettazione da parte dell'imputata; il reato è procedibile solo a querela di parte.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato che, essendo intervenuta e prodotta in atti la remissione di querela accettata e trattandosi di reato procedibile a querela di parte, si è determinata l'estinzione del reato. In mancanza di evidenza di cause ostative previste dall'art. 129, comma 2, c.p.p., la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per sopravvenuta estinzione del reato. Le spese processuali sono state poste a carico della querelata (l'imputata).
Norme richiamate
L'aggravante richiamata in primo grado è stata esclusa in appello; citata per ricostruire l'iter processuale e le qualificazioni applicate al fatto.
Regola gli effetti della remissione della querela: la dichiarazione di estinzione del reato da parte del giudice di legittimità è possibile se il ricorso è tempestivo e non risultano cause ostative; il controllo della Cassazione è limitato alla verifica dell'evidenza delle condizioni formali (costatazione e non valutazione di merito).
Prevede l'annullamento senza rinvio per sopravvenuta estinzione del reato, quando ricorra la causa estintiva rilevabile in sede di legittimità (come la remissione di querela).
Massime di principio
- Se il reato è procedibile a querela di parte e la persona offesa rassegna la remissione della querela durante la pendenza del ricorso per cassazione, con tempestivo deposito e accettazione, la Corte di Cassazione deve rilevare l'estinzione del reato e annullare senza rinvio la sentenza impugnata.
- Il controllo della Corte di Cassazione, in presenza di una causa estintiva come la remissione di querela, è limitato alla constatazione dell'evidenza dei requisiti formali previsti dall'art. 129 c.p.p.; non è ammesso un sindacato di merito esteso o l'annullamento con rinvio quando opera l'estinzione del reato.
- La remissione di querela, una volta accettata, prevale su questioni di inammissibilità e determina l'estinzione del reato salvo l'esistenza di cause ostative previste dall'art. 129, comma 2, c.p.p.
- Le spese processuali, in mancanza di diversa pattuizione, sono poste a carico della querelata quando il reato si estingue per remissione di querela accettata.
- Per ottenere la declaratoria di estinzione in Cassazione è necessario che il ricorso sia tempestivamente proposto; se ciò manca, la remissione intervenuta non produce automaticamente gli stessi effetti in sede di legittimità.
Testo integrale
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