Cassazione Penale, Sentenza n. 31904/2025 del 25/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato l'ordinanza che aveva confermato la concessione di un permesso cd. di necessità ex art. 30 Ord. pen. per consentire al detenuto di partecipare a uno spettacolo teatrale. Il ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.), sostenendo che il permesso di necessità è riservato a eventi gravemente affettivi/familiari (imminente pericolo di vita o eventi familiari di particolare gravità) e non alle iniziative trattamentali o culturali, le quali andrebbero inquadrate nell'istituto del permesso-premio ex art. 30-ter Ord. pen.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio sia l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza sia il provvedimento del Magistrato di sorveglianza che aveva autorizzato l'uscita per partecipare allo spettacolo. La Corte ha affermato che il permesso di necessità non può essere esteso ad eventi di carattere trattamentale/riabilitativo o culturale e che la partecipazione a uno spettacolo non rientra nei presupposti di natura affettivo-familiare previsti dall'art. 30.
Norme richiamate
art. 30 Ordinamento Penitenziario
permesso di necessità concesso per imminente pericolo di vita di un familiare o convivente e, occasionalmente, per eventi familiari di particolare gravità
L'istituto è circoscritto a esigenze umanitarie e alla sfera affettivo-familiare del detenuto; non può essere utilizzato per finalità trattamentali o attività di reinserimento sociale
art. 30-ter Ordinamento Penitenziario
permesso-premio destinato alle finalità trattamentali e di reinserimento sociale del detenuto
Le iniziative culturali o trattamentali che favoriscono il percorso rieducativo devono essere inquadrate nel permesso-premio e non nel permesso di necessità
art. 606, comma 1, lett. b) e) codice di procedura penale
motivi di cassazione relativi a violazione di legge (lett. b) e vizio di motivazione (lett. e))
La Corte ha ritenuto integrati i profili di illegittimità e carenza motivazionale nella decisione che ha esteso impropriamente la portata dell'art. 30
Massime di principio
- Il permesso di necessità ex art. 30 Ord. pen. è riservato a eventi di natura affettivo-familiare (imminente pericolo di vita o eventi familiari di particolare gravità) e non può essere utilizzato per autorizzare uscite per iniziative trattamentali o culturali
- Attività di recupero sociale, laboratori artistici e partecipazioni a spettacoli devono essere valutate con riferimento all'istituto del permesso-premio (art. 30-ter) e alle regole del trattamento, non come permessi di necessità
- La presenza di misure di sicurezza (es. scorta o agenti penitenziari) non modifica la natura giuridica del permesso richiesto e non legittima l'uso dell'art. 30 per finalità trattamentali
- In caso di applicazione estensiva o errata della norma, la Cassazione tende all'annullamento senza rinvio quando il vizio riguarda l'erronea qualificazione giuridica del fatto e non sia necessaria una nuova valutazione di merito
- I giudici di merito devono motivare tenendo conto della ratio normativa: non è sufficiente richiamare finalità di umanizzazione o integrazione se l'evento non rientra nella sfera familiare prevista dalla legge
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 32011/2025 del 25/09/2025
- Sentenza penale · 25 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 32014/2025 del 25/09/2025
- Sentenza penale · 25 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 31894/2025 del 25/09/2025
- Sentenza penale · 25 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 31895/2025 del 25/09/2025
- Sentenza penale · 25 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 31897/2025 del 25/09/2025
- Sentenza penale · 25 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 31898/2025 del 25/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →