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Ordinanza

Ordinanza n. 60/2026 - Genova, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400603

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione della Giunta comunale recante presa d’atto dell’efficacia delle concessioni demaniali marittime e proroga tecnica al 31 dicembre 2024

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha impugnato la deliberazione della Giunta del Comune di Alassio n. 339 del 28 dicembre 2023 e gli atti connessi, aventi a oggetto le disposizioni sull’efficacia delle concessioni demaniali marittime e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative e sportive, nonché la proroga tecnica al 31 dicembre 2024. Dal testo dell’ordinanza non risultano esposti in dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il giudice rileva l’assenza di recente attività processuale indicativa della permanenza dell’interesse alla decisione di merito e dispone che la parte ricorrente chiarisca motivatamente se tale interesse permanga, aggiornando la situazione della controversia e documentando eventuali fatti o atti sopravvenuti, nonché indicando l’eventuale necessità di ulteriore istruttoria. Anche le controparti sono invitate a verificare la completezza delle difese e a riferire su fatti o atti sopravvenuti eventualmente idonei a determinare la cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Il TAR non definisce il merito della controversia e dispone incombenti istruttori. Entro il 31 ottobre 2026 le parti devono precisare la situazione attuale del giudizio, riferire e documentare eventuali sopravvenienze e segnalare eventuali esigenze istruttorie. Il giudice avverte che l’inerzia rispetto all’ordinanza istruttoria potrà essere valutata come manifestazione implicita e inequivoca del disinteresse alla decisione e condurre alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. A tal fine, il comportamento processuale delle parti potrà essere valutato anche ai sensi degli artt. 64 e 84, comma 4, c.p.a. La decisione sulle spese non è adottata.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibilità del ricorso

    La mancata risposta della parte ricorrente a un’ordinanza istruttoria volta ad accertare la permanenza dell’interesse può consentire al giudice di dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 64 c.p.a.

    valutando il comportamento processuale delle parti

    Il comportamento processuale delle parti può essere valutato ai fini della formazione del convincimento giudiziale, anche con riguardo alla permanenza dell’interesse alla decisione.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    valutando il comportamento processuale delle parti

    L’inerzia processuale successiva a specifici incombenti può essere valorizzata per desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.

  • art. 3, comma 1, l. 118/2022

    disposizioni sull’efficacia delle concessioni demaniali marittime e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative e sportive

    La disposizione è richiamata nell’oggetto dell’atto impugnato, ma l’ordinanza non ne fornisce una specifica interpretazione.

  • art. 3, comma 3, l. 118/2022

    proroga tecnica al 31/12/2024

    La disposizione è richiamata nell’oggetto della deliberazione impugnata; l’ordinanza non decide la questione sostanziale relativa alla sua applicazione.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio amministrativo, non risulti da tempo alcuna attività processuale indicativa della permanenza dell’interesse alla decisione, il giudice può disporre specifici incombenti per verificarne l’attualità, chiedendo alla parte ricorrente una dichiarazione motivata e l’aggiornamento documentato della situazione controversa.
  • La mancata ottemperanza a un’ordinanza istruttoria espressamente finalizzata ad accertare la permanenza dell’interesse alla decisione può essere valutata, unitamente alle altre circostanze del processo, come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Anche le parti diverse dal ricorrente sono tenute a riferire su fatti o atti sopravvenuti dai quali possano desumersi la cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del ricorso.
  • Nel valutare la permanenza dell’interesse alla decisione, il giudice amministrativo può valorizzare il comportamento processuale delle parti ai sensi degli artt. 64 e 84, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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