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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 25573/2020 del 12/11/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano le cartelle esattoriali emesse dalla Provincia autonoma di Trento per aree sulle rive del lago di Caldonazzo ritenute dal Comune/Provincia demaniali e occupate senza titolo. Contestavano l'intavolazione del 1958 (sostenendo mancanza di notificazione), deducevano che i terreni erano stati bonificati e acquisiti da privati già prima del 1948 (Consorzio Economico "Lago di Caldonazzo"/vendite del conte Trapp), invocavano violazione del giudicato rispetto a precedenti annullamenti amministrativi, denunciavano travisamento della prova e motivazione apparente per il ricorso alle relazioni del CTU e del CT di parte, eccepivano errori nel delimitare la "piena ordinaria" e la competenza del giudice delle acque, nonché violazioni del giusto processo e del principio di affidamento legittimo.

La decisione

I ricorsi sono stati rigettati. La Corte ha ritenuto che il giudice d'appello non si fosse basato su atti d'intavolazione o su provvedimenti amministrativi annullati, ma su una valutazione complessiva dello stato di fatto: le aree contestate risultavano emerse per ritiro del lago e quindi di carattere demaniale originario. La riedizione dell'esercizio del potere amministrativo da parte della Provincia è stata considerata legittima e compatibile con precedenti annullamenti che non precludevano un nuovo accertamento. Le censure rivolte alla motivazione di merito, all'apprezzamento delle consulenze tecniche e alla delimitazione della piena ordinaria sono state ritenute, in gran parte, questioni di fatto non sindacabili in cassazione o aspecifiche/ammissibili solo se precisate secondo i requisiti dell'art. 360 c.p.c.; la Corte ha inoltre dichiarato inammissibili o infondate le doglianze sulla competenza e sulle presunte omissioni motivazionali. Infine la Corte ha richiamato l'applicabilità dell'art.13 DPR n.115/02 (comma 1-quater) per l'eventuale versamento di un contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • r.d. 28/3/1929, n. 499, art. 63

    Richiamato dai ricorrenti in relazione all'intavolazione del 1958; la Corte osserva però che la decisione d'appello non si è fondata su atti d'intavolazione né su provvedimenti annullati, bensì sulla verifica fattuale della demanialità.

  • r.d. 11/12/1933, n. 1775, art. 200

    Citato dai ricorrenti in tema di demanio idrico e competenza; la Corte ha ritenuto che la controversia verteva sulle cartelle esattoriali relative a beni demaniali e non su una mera rivendicazione, quindi la normativa dei RU sulle acque è stata applicata nel senso già seguito dal giudice di merito.

  • r.d. 11/12/1933, n. 1775, art. 140, lett. b), c), d)

    Richiamato in relazione ai criteri di accertamento della demanialità e alla competenza; la Corte ha confermato che la valutazione dei fatti e delle risultanze tecniche rientra nel merito e non è sindacabile in cassazione se non per i limiti di legge.

  • Costituzione, art. 24

    La dedotta violazione è stata ritenuta impropria in cassazione: i profili costituzionali devono essere prospettati mediante – se necessario – deduzione di illegittimità costituzionale della norma applicata, non con doglianze dirette sul vizio costituzionale.

  • Costituzione, artt. 3, 97, 111

    Invocate in relazione al principio di affidamento, imparzialità e giusto processo; la Corte ha richiamato l'impossibilità di sindacare in questa sede le valutazioni fattuali e motivazionali del giudice di merito.

  • Legge Provincia autonoma di Trento n. 18/1976, artt. 4 e 5

    tenuto conto della situazione di fatto indipendentemente dalle risultanze casta/i

    La Corte rileva che l'art. 5 prevede espressamente che l'accertamento pubblico della demanialità tenga conto della situazione di fatto indipendentemente dalle risultanze catastali, fondamento della valutazione del giudice di merito.

  • Codice di procedura civile, art. 360 (nn. 1,2,3,4,5)

    I ricorrenti hanno proposto vari motivi di cassazione sulle diverse fattispecie previste dall'art. 360; la Corte ha declarato inammissibili molte doglianze per genericità o perché attengono al merito/fatti non sindacabili in cassazione, richiamando i rigorosi requisiti per l'art. 360 n.5 (omesso esame di fatto decisivo).

  • Codice civile, art. 950, co. 3

    Richiamato nei motivi relativi ai confini della piena ordinaria; la Corte ha ritenuto che la determinazione del limite demaniale sia questione di fatto e di prova e che la L.P. 18/76 legittimi l'accertamento basato sulla situazione concreta.

  • Codice di procedura civile, art. 91

    Richiamato in relazione alla contestata condanna alle spese in favore di Equitalia; la Corte ha ritenuto la questione dipendente dall'esito della decisione principale e non autonoma in cassazione.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater e 1-bis (introdotti dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/2012)

    La Corte ha rilevato che, essendo il ricorso proposto dopo il termine previsto, sussistono i presupposti per l'eventuale versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso principale.

Massime di principio

  • In controversie sulla demanialità di spiagge e rive lacuali il giudice si fonda prioritariamente sulla situazione di fatto attuale (rilievi tecnici, ritiro del lago, opere di bonifica) e non solo sui record catastali o su intavolazioni storiche.
  • Un precedente annullamento amministrativo non impedisce automaticamente una successiva riedizione legittima dell'esercizio del potere amministrativo; va valutato se il giudicato abbia espressamente escluso ogni ulteriore accertamento.
  • Le doglianze di merito (valutazione delle prove tecniche, scelta tra CTU e CTP, determinazione della "piena ordinaria") sono difficilmente sindacabili in cassazione: per impugnare occorre indicare specificamente il vizio di diritto e, per l'omesso esame di fatto, rispettare i requisiti dell'art. 360, n.5 c.p.c.
  • Le censure di natura costituzionale non possono essere prospettate direttamente in cassazione come violazione di norme costituzionali: bisogna sollevare l'illegittimità costituzionale della norma applicata secondo i canali previsti.
  • La motivazione per relationem o il richiamo a parti della motivazione di primo grado può essere legittimo se non si configura una mancanza assoluta di motivi; la mera preferenza per un consulente tecnico di parte non costituisce di per sé vizio motivazionale rilevante in cassazione.
  • Se si contesta la competenza del giudice, bisogna provare che la materia è estranea al titolo trattato (es. rivendicazione pura anziché contestazione di cartelle esattoriali); la giurisdizione delle acque è competente per controversie attinenti a demanio idrico e suoi accertamenti.
  • Quando si impugna una sentenza per omesso esame o motivazione apparente, è essenziale indicare con precisione il fatto storico non considerato, la prova testuale o extratestuale che lo dimostra e la sua decisività per il risultato processuale.
  • Nel contesto di riscossione di somme (cartelle esattoriali), il pagamento e la condanna alle spese devono essere valutati nel quadro dell'esito sostanziale dell'opposizione; le richieste di restituzione o di integrazione spese seguono l'eventuale riforma della decisione principale.

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