Cassazione Civile, Sentenza n. 25573/2020 del 12/11/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano le cartelle esattoriali emesse dalla Provincia autonoma di Trento per aree sulle rive del lago di Caldonazzo ritenute dal Comune/Provincia demaniali e occupate senza titolo. Contestavano l'intavolazione del 1958 (sostenendo mancanza di notificazione), deducevano che i terreni erano stati bonificati e acquisiti da privati già prima del 1948 (Consorzio Economico "Lago di Caldonazzo"/vendite del conte Trapp), invocavano violazione del giudicato rispetto a precedenti annullamenti amministrativi, denunciavano travisamento della prova e motivazione apparente per il ricorso alle relazioni del CTU e del CT di parte, eccepivano errori nel delimitare la "piena ordinaria" e la competenza del giudice delle acque, nonché violazioni del giusto processo e del principio di affidamento legittimo.
La decisione
I ricorsi sono stati rigettati. La Corte ha ritenuto che il giudice d'appello non si fosse basato su atti d'intavolazione o su provvedimenti amministrativi annullati, ma su una valutazione complessiva dello stato di fatto: le aree contestate risultavano emerse per ritiro del lago e quindi di carattere demaniale originario. La riedizione dell'esercizio del potere amministrativo da parte della Provincia è stata considerata legittima e compatibile con precedenti annullamenti che non precludevano un nuovo accertamento. Le censure rivolte alla motivazione di merito, all'apprezzamento delle consulenze tecniche e alla delimitazione della piena ordinaria sono state ritenute, in gran parte, questioni di fatto non sindacabili in cassazione o aspecifiche/ammissibili solo se precisate secondo i requisiti dell'art. 360 c.p.c.; la Corte ha inoltre dichiarato inammissibili o infondate le doglianze sulla competenza e sulle presunte omissioni motivazionali. Infine la Corte ha richiamato l'applicabilità dell'art.13 DPR n.115/02 (comma 1-quater) per l'eventuale versamento di un contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
r.d. 28/3/1929, n. 499, art. 63
Richiamato dai ricorrenti in relazione all'intavolazione del 1958; la Corte osserva però che la decisione d'appello non si è fondata su atti d'intavolazione né su provvedimenti annullati, bensì sulla verifica fattuale della demanialità.
r.d. 11/12/1933, n. 1775, art. 200
Citato dai ricorrenti in tema di demanio idrico e competenza; la Corte ha ritenuto che la controversia verteva sulle cartelle esattoriali relative a beni demaniali e non su una mera rivendicazione, quindi la normativa dei RU sulle acque è stata applicata nel senso già seguito dal giudice di merito.
r.d. 11/12/1933, n. 1775, art. 140, lett. b), c), d)
Richiamato in relazione ai criteri di accertamento della demanialità e alla competenza; la Corte ha confermato che la valutazione dei fatti e delle risultanze tecniche rientra nel merito e non è sindacabile in cassazione se non per i limiti di legge.
Costituzione, art. 24
La dedotta violazione è stata ritenuta impropria in cassazione: i profili costituzionali devono essere prospettati mediante – se necessario – deduzione di illegittimità costituzionale della norma applicata, non con doglianze dirette sul vizio costituzionale.
Costituzione, artt. 3, 97, 111
Invocate in relazione al principio di affidamento, imparzialità e giusto processo; la Corte ha richiamato l'impossibilità di sindacare in questa sede le valutazioni fattuali e motivazionali del giudice di merito.
Legge Provincia autonoma di Trento n. 18/1976, artt. 4 e 5
tenuto conto della situazione di fatto indipendentemente dalle risultanze casta/i
La Corte rileva che l'art. 5 prevede espressamente che l'accertamento pubblico della demanialità tenga conto della situazione di fatto indipendentemente dalle risultanze catastali, fondamento della valutazione del giudice di merito.
Codice di procedura civile, art. 360 (nn. 1,2,3,4,5)
I ricorrenti hanno proposto vari motivi di cassazione sulle diverse fattispecie previste dall'art. 360; la Corte ha declarato inammissibili molte doglianze per genericità o perché attengono al merito/fatti non sindacabili in cassazione, richiamando i rigorosi requisiti per l'art. 360 n.5 (omesso esame di fatto decisivo).
Codice civile, art. 950, co. 3
Richiamato nei motivi relativi ai confini della piena ordinaria; la Corte ha ritenuto che la determinazione del limite demaniale sia questione di fatto e di prova e che la L.P. 18/76 legittimi l'accertamento basato sulla situazione concreta.
Codice di procedura civile, art. 91
Richiamato in relazione alla contestata condanna alle spese in favore di Equitalia; la Corte ha ritenuto la questione dipendente dall'esito della decisione principale e non autonoma in cassazione.
La Corte ha rilevato che, essendo il ricorso proposto dopo il termine previsto, sussistono i presupposti per l'eventuale versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso principale.
Massime di principio
- In controversie sulla demanialità di spiagge e rive lacuali il giudice si fonda prioritariamente sulla situazione di fatto attuale (rilievi tecnici, ritiro del lago, opere di bonifica) e non solo sui record catastali o su intavolazioni storiche.
- Un precedente annullamento amministrativo non impedisce automaticamente una successiva riedizione legittima dell'esercizio del potere amministrativo; va valutato se il giudicato abbia espressamente escluso ogni ulteriore accertamento.
- Le doglianze di merito (valutazione delle prove tecniche, scelta tra CTU e CTP, determinazione della "piena ordinaria") sono difficilmente sindacabili in cassazione: per impugnare occorre indicare specificamente il vizio di diritto e, per l'omesso esame di fatto, rispettare i requisiti dell'art. 360, n.5 c.p.c.
- Le censure di natura costituzionale non possono essere prospettate direttamente in cassazione come violazione di norme costituzionali: bisogna sollevare l'illegittimità costituzionale della norma applicata secondo i canali previsti.
- La motivazione per relationem o il richiamo a parti della motivazione di primo grado può essere legittimo se non si configura una mancanza assoluta di motivi; la mera preferenza per un consulente tecnico di parte non costituisce di per sé vizio motivazionale rilevante in cassazione.
- Se si contesta la competenza del giudice, bisogna provare che la materia è estranea al titolo trattato (es. rivendicazione pura anziché contestazione di cartelle esattoriali); la giurisdizione delle acque è competente per controversie attinenti a demanio idrico e suoi accertamenti.
- Quando si impugna una sentenza per omesso esame o motivazione apparente, è essenziale indicare con precisione il fatto storico non considerato, la prova testuale o extratestuale che lo dimostra e la sua decisività per il risultato processuale.
- Nel contesto di riscossione di somme (cartelle esattoriali), il pagamento e la condanna alle spese devono essere valutati nel quadro dell'esito sostanziale dell'opposizione; le richieste di restituzione o di integrazione spese seguono l'eventuale riforma della decisione principale.
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