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Cassazione Penale, Ordinanza n. 38093/2025 del 24/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che, in relazione a un furto in abitazione/pertinenza, aveva rideterminato la pena dopo il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in equivalenza con l'aggravante contestata. Il fatto descritto riguarda l'impossessamento, in concorso con altro soggetto, di un'autovettura Lancia Y e dei documenti ivi contenuti, dopo l'introduzione in un box pertinente a un edificio destinato a privata dimora, con danneggiamento della serratura della saracinesca. I motivi di ricorso denunciavano erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione sulla commisurazione della pena, nonché contraddittorietà e mancanza di motivazione sul giudizio di bilanciamento tra attenuanti generiche e aggravante.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi manifestamente infondati perché generici e non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata. Ha osservato che la pena era stata ridotta in appello entro i limiti edittali vigenti all'epoca del fatto e che la motivazione sulla dosimetria era sufficiente, essendo stata richiamata l'entità del fatto e la negativa personalità dell'imputato, gravato da precedenti per reati contro il patrimonio. Ha inoltre ritenuto insindacabile in sede di legittimità il giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e aggravante, in assenza di arbitrio o illogicità manifesta. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    indica il titolo di reato per il quale l'imputato è stato ritenuto responsabile; la Corte richiama la cornice edittale vigente all'epoca del fatto per verificare la congruità della pena.

  • art. 625, comma 1, n. 2 c.p.

    richiamato come aggravante contestata e mantenuta nel giudizio di bilanciamento con le attenuanti generiche.

  • art. 133 c.p.

    criterio di riferimento per la graduazione della pena; la Corte ribadisce che il giudice di merito può motivare sinteticamente la dosimetria richiamando gravità del fatto, personalità dell'imputato e congruità/equità della pena.

  • legge 203/17

    richiamata come fonte dell'inasprimento sanzionatorio sopravvenuto, non applicabile al fatto commesso nel 2014.

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La graduazione della pena tra minimo e massimo edittale rientra nella discrezionalità del giudice di merito e, in cassazione, è censurabile solo se la motivazione è mancante, meramente apparente o manifestamente illogica.
  • Per assolvere all'obbligo motivazionale sulla dosimetria della pena è sufficiente che il giudice dia conto, anche sinteticamente, dei criteri di cui all'art. 133 c.p., mediante espressioni quali 'pena congrua' o 'pena equa', quando la pena sia collocata in una fascia non eccedente in modo significativo la media edittale.
  • Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti è valutazione discrezionale di merito e non è sindacabile in legittimità se sorretto da motivazione sufficiente e non arbitraria.
  • Le doglianze che non si confrontano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e non contengono una critica argomentata alle ragioni della decisione sono inammissibili in cassazione.
  • Ai fini della verifica della legalità della pena, rileva la cornice edittale vigente al momento del fatto, non quella successivamente modificata in senso più severo.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiConcorso di persone

Testo integrale

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