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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1270/2023 del 16/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per rapina aggravata (in concorso). Il ricorrente deduce tre motivi: 1) erronea applicazione dell'art. 238 c.p.p., sostenendo che il Tribunale avrebbe acquisito un memoriale del coimputato Giuseppe Anzalone con la procedura prevista dall'art. 237 c.p.p. anziché dall'art. 238 c.p.p.; 2) violazione dell'art. 526 c.p.p., perché le dichiarazioni rese in dibattimento da Anzalone non sarebbero state adeguatamente valorizzate e sarebbe stato invece considerato un presunto 'documento'; 3) errata applicazione dell'art. 628 c.p. (rapina), perché la Corte avrebbe dato rilievo al controllo di polizia del 7 ottobre 2010, successivo ai fatti, elemento che a parere del ricorrente avrebbe dovuto orientare verso la qualificazione del fatto come ricettazione e non rapina.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata: il memoriale di Anzalone era stato acquisito ai sensi dell'art. 237 c.p.p. e, anche assumendo applicabile l'art. 238 c.p.p., la difesa non aveva opposto il consenso all'acquisizione in dibattimento, per cui il documento sarebbe comunque utilizzabile nei confronti dell'imputato (art. 238, comma 4). La Corte ha richiamato orientamento giurisprudenziale che ammette l'utilizzabilità 'erga alios' delle dichiarazioni contenute in memoriali, con obbligo del giudice di verificarne l'attendibilità. Sul secondo motivo la Cassazione ha ritenuto il motivo privo di specificità: la Corte d'appello aveva motivato adeguatamente perché non ha dato rilievo alla ritrattazione in dibattimento, ritenendo attendibili le dichiarazioni antecedenti di Anzalone (dettagliate, coerenti e corroborate da riscontri, tra cui sentenze irrevocabili contro correi e il rinvenimento della refurtiva in possesso del ricorrente). Sulla terza doglianza la Corte ha ritenuto non specificato il vizio: il controllo di polizia successivo al fatto è stato valutato come riscontro probatorio delle dichiarazioni e non vi sono ostacoli a che un elemento successivo corrobori una precedente ricostruzione, né il ricorrente ha spiegato il nesso per sostenere la ricostruzione alternativa. Per questi motivi il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la sentenza di merito di condanna resta quindi confermata.

Norme richiamate

  • art. 237 cod. proc. pen.

    Disciplina l'acquisizione di atti e dichiarazioni provenienti da altro procedimento; la Corte ha ritenuto che il memoriale di Anzalone sia stato acquisito secondo questa norma e ne ha ammesso l'utilizzo come elemento probatorio.

  • art. 238 cod. proc. pen.

    Regola l'utilizzabilità di dichiarazioni rese da imputati e terzi; la Corte ha osservato che, anche se applicabile, l'atto sarebbe stato utilizzabile in quanto la difesa non aveva opposto il consenso all'acquisizione (richiamato il comma 4).

  • art. 526 cod. proc. pen.

    Attiene alla valutazione delle dichiarazioni rese in dibattimento; la Corte ha ritenuto il motivo generico, avendo il giudice di merito spiegato perché ha considerato le dichiarazioni successive come ritrattazione e perché ha ritenuto attendibili le dichiarazioni iniziali.

  • art. 628 cod. pen.

    Definisce il reato di rapina; il ricorrente contestava l'uso di questa qualificazione in ragione di elementi successivi, ma la Corte ha confermato che la valutazione complessiva degli elementi probatori era compatibile con la qualificazione in rapina.

  • artt. 63 e 64 cod. proc. pen.

    Riguardano gli avvisi al dichiarante; la Corte ha richiamato che le dichiarazioni contenute in memoriali spontanei non sono soggette agli stessi vincoli degli interrogatori orali e possono essere utilizzate previa verifica di attendibilità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e possibilità di sanzione pecuniaria: la Corte ha condannato il ricorrente alle spese e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Un memoriale o dichiarazione scritta proveniente da un coimputato, acquisito agli atti, può essere utilizzato nei confronti di altri imputati (utilizzabilità erga alios), purché il giudice valuti la sua attendibilità; l'assenza di avvisi tipici dell'interrogatorio non rende automaticamente inutilizzabili tali scritti.
  • La ritrattazione in dibattimento non elimina di per sé la rilevanza delle precedenti dichiarazioni: il giudice deve motivare perché ritiene inattendibili le controdichiarazioni o, al contrario, riconoscere la persistenza dell'attendibilità delle dichiarazioni originarie se corroborate da riscontri.
  • Elementi probatori successivi ai fatti (es. controlli di polizia) possono legittimamente costituire riscontri che rafforzano dichiarazioni precedenti e non sono in automatico incompatibili con la qualificazione del reato riconosciuta in sentenza.
  • I motivi di ricorso devono essere specifici e adeguatamente motivati: doglianze generiche o non supportate nell'esame degli elementi probatori sono facilmente ritenute inammissibili o manifestamente infondate.
  • La proposizione di ricorsi manifestamente infondati o inammissibili può comportare la condanna alle spese e l'applicazione di sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende.

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