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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28513/2023 del 12/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un’esecuzione esattoriale promossa per il rimborso di un finanziamento. L’atto esecutivo era stato notificato, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., presso un domicilio indicato come eletto in una via diversa da quella riportata nel contratto di finanziamento. Il debitore ha proposto opposizione agli atti esecutivi sostenendo che la notifica fosse irrituale o inesistente perché avrebbe dovuto essere eseguita esclusivamente presso il domicilio eletto nel contratto, ritenuto dall’opponente domicilio esclusivo. Il tribunale ha respinto l’opposizione ritenendo non esclusiva l’elezione di domicilio e valida la notifica presso il luogo di esercizio dell’impresa. In cassazione il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 138, 139, 140 e 141, comma 2, c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 2 c.p.c., insistendo sulla tesi dell’esclusività del domicilio eletto e conseguente invalidità della notificazione; la Corte ha però rilevato che il motivo era infondato quanto all’art. 141 c.p.c. e in parte inammissibile per difetto di specificità sulla relata di notifica e sulla deduzione tempestiva della questione nel giudizio di merito.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che l’elezione di domicilio compiuta in sede contrattuale non ha carattere esclusivo in difetto di una volontà espressa e chiara in tal senso; pertanto non impedisce la trasmissione o la notificazione degli atti inerenti al rapporto contrattuale anche presso un diverso indirizzo riferibile alla stessa parte. Per il resto, il motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di specificità, non essendo adeguatamente censurata la relata di notifica né risulta tempestivamente dedotta in primo grado la questione relativa. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 138 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di notificazioni, senza che la Corte ne ravvisi una violazione decisiva rispetto alla ratio decidendi.

  • art. 139 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di notificazioni, ma il motivo non supera il vaglio di infondatezza/inammissibilità.

  • art. 140 c.p.c.

    La notificazione dell’ordinanza esattoriale era stata eseguita ai sensi di questa disposizione; la Corte non la ritiene invalida sulla base della dedotta esclusività del domicilio eletto.

  • art. 141, comma 2, c.p.c.

    L’elezione di domicilio in contratto non è esclusiva se non risulta una volontà espressa e chiara in senso contrario; quindi la notificazione al diverso indirizzo riferibile alla parte resta valida.

  • art. 360, comma 1, n. 2 c.p.c.

    Il ricorso è stato proposto denunciando la violazione di norme sulla notificazione, ma la censura non è stata ritenuta fondata e, in parte, è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la definizione del giudizio in camera di consiglio e per il deposito della motivazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale parametro per il calcolo dell’ulteriore contributo unificato dovuto se previsto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • L’elezione di domicilio compiuta in un contratto non ha, di regola, carattere esclusivo: perché lo diventi è necessaria una volontà espressa e univoca delle parti in tal senso.
  • Quando si contesta la validità della notificazione, il motivo di ricorso deve essere specifico sia rispetto alla relata di notifica sia quanto alla tempestiva deduzione della questione nel giudizio di merito; in difetto, la censura è inammissibile.
  • In sede di legittimità, la denuncia di violazione delle norme sulle notificazioni non può prescindere dalla puntuale allegazione del vizio concreto e del momento processuale in cui esso è stato dedotto.
  • Il rigetto del ricorso comporta la condanna alle spese di lite e l’applicazione, se dovuto, dell’ulteriore contributo unificato previsto per l’impugnazione soccombente.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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