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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26849/2023 del 19/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia nasce nell'ambito di una procedura di concordato preventivo: il tribunale aveva aperto la procedura e poi omologato il concordato dopo il rigetto dell'opposizione proposta da un creditore bancario. La banca aveva quindi reclamato contro il decreto di omologazione e la corte d'appello aveva accolto il reclamo, revocando l'omologazione e rigettando la domanda. La società debitrice ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto della corte d'appello, articolando tre motivi, ma nel testo non sono riportati nel dettaglio i singoli motivi di ricorso. Successivamente, durante il giudizio di legittimità, le parti hanno comunicato che il credito era stato ceduto a un terzo e che tra cessionario e debitrice era intervenuto un accordo negoziale di adesione al trattamento previsto nella proposta concordataria, con autorizzazione del comitato dei creditori e parere favorevole del commissario giudiziale. Le parti hanno quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la caducazione della decisione impugnata, con definitività dell'originario decreto di omologazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato cessata la materia del contendere per intervenuto accordo negoziale tra le parti, dal quale è derivato il venir meno dell'interesse alla decisione sul ricorso e la sopravvenuta inefficacia del decreto della corte d'appello impugnato. Ha inoltre precisato che la cessazione della materia del contendere, nel caso concreto, non travolge l'efficacia del precedente decreto del tribunale di omologazione del concordato, perché la rinuncia ha inciso solo sull'opposizione originariamente proposta dal creditore, rendendo di fatto operante il regime di non reclamabilità dell'omologazione in assenza di opposizioni. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 183 l.fall.

    reclamo ex art. 183 l.fall.

    è il rimedio esperito contro il decreto di omologazione nel giudizio di concordato, poi venuto meno per effetto dell'accordo sopravvenuto.

  • art. 180, comma 3, l.fall.

    se non sono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a reclamo

    in assenza di opposizioni l'omologazione è irreclamabile; nel caso concreto la rinuncia all'opposizione ha fatto operare ex post tale regime.

  • artt. 382, comma 3, 383 e 384 c.p.c.

    la sopravvenuta definizione negoziale della lite non è stata inquadrata in una delle tipologie decisorie previste da tali norme.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di cessazione della materia del contendere.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale base del contributo unificato cui si riferisce il raddoppio previsto dal comma 1-quater.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di cassazione, le parti definiscono consensualmente la controversia, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della decisione impugnata.
  • La rinuncia all'azione è concettualmente distinta dalla rinuncia agli atti del giudizio e non richiede l'accettazione della controparte; essa è ammissibile anche nei giudizi civili che coinvolgano interessi generali e la partecipazione del pubblico ministero.
  • La cessazione della materia del contendere prodotta dalla rinuncia all'opposizione determina l'espulsione di quell'opposizione dal processo, ma non necessariamente travolge automaticamente gli effetti del provvedimento di omologazione già emesso, se la sua efficacia resta compatibile con il regime di irreclamabilità applicabile in assenza di opposizioni.
  • La definizione negoziale sopravvenuta può incidere sull'efficacia delle pronunce dei gradi precedenti non ancora passate in giudicato, senza dar luogo a un disinteresse sopravvenuto in senso tecnico tale da rendere inammissibile il ricorso.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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