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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28813/2026 del 29/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

Il condannato, ammesso al regime di semilibertà, aveva chiesto una licenza premio di nove giorni ai sensi dell'art. 52 ord. pen.; il Magistrato di sorveglianza di Lecce aveva accolto solo parzialmente l'istanza, autorizzando tre giorni di licenza e rigettando il resto. Con ricorso per cassazione la difesa ha dedotto violazione di legge per mancata motivazione del diniego parziale, sostenendo che la richiesta era contenuta nel limite massimo annuale previsto e che, a fronte di una condotta regolare, non era stata spiegata la ragione per concedere soltanto tre giorni invece dei nove domandati. La Corte ha rilevato che il provvedimento non esplicitava le ragioni del rigetto dei restanti sei giorni e presentava anche un'evidente incongruenza nelle prescrizioni richiamate, riferite a un periodo estraneo alla domanda, così da rendere la motivazione apparente o inesistente.

La decisione

La Corte ha annullato il decreto impugnato limitatamente al diniego parziale della licenza premio e ha rinviato per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Lecce, ritenendo che il provvedimento fosse affetto da difetto assoluto di motivazione e quindi da violazione di legge ex art. 125 c.p.p. In premessa la Corte ha anche ribadito che i provvedimenti in materia di licenze premio per i semiliberi hanno natura giurisdizionale e sono ricorribili per cassazione per violazione di legge.

Norme richiamate

  • art. 52 l. 26 luglio 1975, n. 354

    disciplina la concessione della licenza premio richiesta dal soggetto ammesso al regime di semilibertà.

  • art. 13, secondo comma, Cost.

    richiamato per affermare che i provvedimenti incidenti sulla libertà personale devono rispettare riserva di legge e riserva giurisdizionale.

  • art. 111, comma settimo, Cost.

    fondamento del ricorso per cassazione per violazione di legge avverso i provvedimenti giurisdizionali in materia di libertà personale.

  • art. 125 c.p.p.

    la mancanza o apparenza della motivazione integra violazione di legge e determina la nullità del provvedimento.

Massime di principio

  • I provvedimenti del magistrato di sorveglianza in materia di licenze premio per i semiliberi hanno natura giurisdizionale, perché incidono sulla modalità di espiazione della pena e, sia pure temporaneamente, sul grado di privazione della libertà personale.
  • Contro tali provvedimenti è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost., poiché non possono essere sottratti alle garanzie della riserva di legge e della riserva giurisdizionale.
  • Il rigetto, anche solo parziale, di un'istanza di licenza premio deve essere sorretto da una motivazione puntuale e specifica, idonea a spiegare le ragioni della limitazione del beneficio rispetto a quanto richiesto.
  • La mancata esplicitazione delle ragioni del diniego, o una motivazione meramente apparente e internamente incongrua, integra violazione di legge per difetto assoluto di motivazione ai sensi dell'art. 125 c.p.p.
  • Quando il giudice di sorveglianza riconosce in astratto la fondatezza dell'istanza o la regolare condotta del richiedente, l'eventuale accoglimento solo parziale richiede una giustificazione ancora più accurata, perché altrimenti il provvedimento risulta non controllabile nel suo iter logico-giuridico.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reatoNullità processuale

Testo integrale

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