Cassazione Penale, Ordinanza n. 33596/2025 del 10/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 5 giugno 2024, limitatamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Dal testo emerge che la censura riguarda la motivazione sul punto: il ricorrente contestava il mancato riconoscimento del beneficio, ma la Corte di cassazione rileva che il giudice di merito aveva adeguatamente valorizzato il comportamento processuale non collaborativo dell'imputato e l'assenza di ulteriori elementi positivi idonei a giustificare la concessione delle attenuanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche, osservando che la motivazione della sentenza impugnata era esente da evidenti illogicità e che il giudice di merito aveva considerato gli elementi ritenuti decisivi, in particolare la non collaborazione dell'imputato e la mancanza di elementi favorevoli ulteriori. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il diniego delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se la motivazione è affetta da evidenti illogicità; il giudice può fondare il diniego sugli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza dover esaminare analiticamente tutti quelli dedotti dalle parti.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando la motivazione del giudice di merito richiami elementi decisivi e non presenti manifeste illogicità; non è richiesto un esame puntuale di ogni singola deduzione difensiva.
- La mancata collaborazione processuale dell'imputato può essere valorizzata come elemento ostativo alla concessione delle attenuanti generiche, specie in assenza di ulteriori indici positivi.
- In sede di legittimità, la censura contro il diniego delle attenuanti generiche è inammissibile quando mira sostanzialmente a ottenere una rivalutazione del merito in assenza di vizi motivazionali rilevanti.
Come è indicizzato
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