Cassazione Civile, Ordinanza n. 17225/2023 del 15/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (erede)
La controversia
La controversia nasce da una domanda, proposta originariamente nei confronti dell'ente previdenziale, per il pagamento di ratei pensionistici asseritamente spettanti al dante causa degli attuali ricorrenti. Dopo un primo giudizio e un successivo giudizio di rinvio a seguito di cassazione con rinvio, la Corte d'appello aveva dichiarato estinto il giudizio di riassunzione per tardività della riassunzione medesima, a seguito dell'interruzione del processo dovuta alla sospensione dall'albo professionale del difensore. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo hanno denunciato violazione degli artt. 303-307, 112, 2697, 115 e 116 c.p.c., sostenendo che l'estinzione non poteva essere dichiarata perché l'ente non aveva eccepito la tardività della riassunzione e, nel vigore della disciplina ratione temporis, il giudice non poteva rilevarla d'ufficio; con il secondo hanno denunciato violazione degli artt. 91, 92 e 310 c.p.c., contestando la condanna alle spese di tutti i gradi di giudizio, poiché, a loro dire, in caso di estinzione le spese potevano riguardare solo la fase relativa alla questione dell'estinzione e non l'intero pregresso processo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza, perché il ricorrente aveva trascritto in modo incompleto il verbale dell'udienza da cui avrebbe dovuto emergere l'eventuale eccezione di tardività. Ha invece accolto il secondo motivo, richiamando il principio secondo cui, quando la questione sull'estinzione del processo viene decisa con sentenza, tornano applicabili gli artt. 91 e 92 c.p.c., ma la soccombenza rileva solo per le spese causate dalla trattazione della questione estintiva, non anche per quelle dei gradi e delle fasi anteriori all'estinzione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al capo sulle spese e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Roma per un nuovo esame della regolamentazione delle spese, anche del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamati come norme sull'interruzione e riassunzione del processo; il ricorrente sosteneva che, nel regime applicabile ratione temporis, la tardività della riassunzione non fosse rilevabile d'ufficio.
Invocato per censurare la pretesa pronuncia di estinzione in assenza di eccezione di parte, come vizio di ultrapetizione.
Richiamato nel primo motivo come parametro sulla ripartizione dell'onere della prova, in relazione alla tardività della riassunzione e alla relativa eccezione.
Richiamati nel primo motivo per denunciare una non corretta valutazione del materiale processuale, in particolare del verbale d'udienza.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Indicato come norma sul vizio di violazione di legge dedotto con entrambi i motivi.
La Corte prende atto del rilievo che, nel testo applicabile prima della novella del 2009, la tardività della riassunzione non era rilevabile d'ufficio, mentre nel caso concreto il motivo è stato comunque dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.
Applicato, in combinato con l'art. 92 c.p.c., per affermare che, quando la questione di estinzione è decisa con sentenza, le spese seguono la soccombenza limitatamente alla controversia sull'estinzione.
Applicato, in combinato con l'art. 91 c.p.c., per delimitare l'operatività del criterio di soccombenza alle sole spese relative alla questione estintiva.
art. 310, ultimo comma, c.p.c.
Richiamato dalla Corte per affermare che il principio secondo cui le spese del processo sono a carico delle parti che le hanno anticipate non opera quando sull'estinzione sorga controversia decisa con sentenza.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo che denunci la mancata eccezione di parte o l'erronea affermazione del suo svolgimento deve essere autosufficiente: il ricorrente deve riportare compiutamente gli atti processuali rilevanti, altrimenti la censura è inammissibile.
- Quando la controversia sull'estinzione del processo è decisa con sentenza, la regolazione delle spese torna soggetta agli artt. 91 e 92 c.p.c., ma la soccombenza può riguardare solo le spese causate dalla trattazione della questione estintiva, non quelle maturate nelle fasi e nei gradi anteriori all'estinzione.
- L'estinzione del processo non consente di porre automaticamente a carico della parte soccombente tutte le spese dell'intero giudizio pregresso, perché rispetto alle attività anteriori all'evento estintivo non può configurarsi soccombenza sulla questione decisa.
- La censura sulla regolazione delle spese è fondata quando il giudice di merito abbia esteso il criterio della soccombenza anche a fasi processuali che si erano già esaurite prima dell'estinzione.
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